Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)
• L’estensione dei provvedimenti coercitivi è respinta a causa delle gravi ingerenze che
essa implica (art. 153 segg. AP-DPA).
• Permettere soltanto agli avvocati iscritti nel registro degli avvocati di assumere la difesa è
troppo restrittivo (art. 82 cpv. 5 AP-DPA).
• Infine, il diritto di terzi di consultare le decisioni dell’amministrazione è contrario agli inte-
ressi privati delle imprese interessate (art. 69 AP-DPA).
Un’altra organizzazione8 respinge l’avamprogetto nella sua forma attuale poiché non risolve i problemi di fondo del diritto penale amministrativo, anzi addirittura ne aggrava alcuni. Una re- visione sensata dovrebbe comprendere tutto il diritto penale accessorio, incluso il diritto pe- nale fiscale, che andrebbe assolutamente riveduto. L’avamprogetto, che considera unica- mente il punto di vista dell’amministrazione senza tenere conto degli interessi dei soggetti giuridici, non va dunque portato avanti. È opportuno esaminare previamente in quale misura il diritto penale accessorio soddisfi ancora le esigenze dello Stato di diritto e, ancor più, coordi- nare il progetto con le revisioni in corso, in particolare quella del diritto doganale. L’insieme del diritto penale accessorio dovrebbe essere riveduto secondo i principi seguenti.
• Separazione rigorosa della procedura amministrativa e della procedura penale, il che im-
plica che queste due procedure devono rientrare nella competenza di due autorità di- stinte. Si potrebbe eventualmente affidare il diritto penale amministrativo a un’autorità specializzata ma organizzata in modo totalmente indipendente dall’autorità amministra- tiva. Sarebbe pure possibile attribuire alle autorità amministrative la competenza di irro- gare multe disciplinari oppure, in subordine, di pronunciare decreti penali. In effetti attual- mente, nell’ambito delle imposte dirette e indirette, la medesima autorità amministrativa deve sovente condurre simultaneamente una procedura amministrativa e una procedura penale amministrativa, il che le permette di combinare i provvedimenti coercitivi del diritto penale con il provvedimento coercitivo fattuale costituito dalla tassazione d’ufficio.
• Il diritto penale amministrativo costituisce innanzitutto diritto penale. Orbene, il diritto pe-
nale di uno Stato di diritto è attuato in maniera uniforme da autorità istruttorie e da giudici specializzati e indipendenti. Ciò non è tuttavia il caso nel diritto penale amministrativo, senza che vi sia una valida ragione.
• Sovente, le autorità fiscali ignorano i principi del diritto penale, il che si esprime di fre-
quente con l’utilizzo della procedura penale quale mezzo di pressione per far accettare una decisione fiscale. Nel caso di un’infrazione commessa nel quadro di un’impresa,
aleggia sempre il rischio di una condanna per frode fiscale, in quanto l’errore introdotto nella contabilità costituisce un falso in documenti. Nella prassi, l’autorità fiscale si limita a un’istruzione per sottrazione d’imposte, ma utilizza spesso, come mezzo di pressione sulla persona assoggettata, la minaccia di una denuncia per frode fiscale alle autorità di perseguimento penale ordinarie.
• Nella procedura giudiziaria, ai giudici mancano conoscenze di diritto amministrativo, il che
aggrava ulteriormente la situazione. Questo problema verrebbe ancor più inasprito se, come propone l’AP-DPA, in futuro dovessero essere attribuite competenze in materia pure ai giudici dei provvedimenti coercitivi.
8 EXPERTsuisse, pag. 1 seg., 3 segg., 7 segg., 11 segg.