Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

• Un comportamento colpevole deve dare luogo a un’unica istruzione penale, un’unica sen-

tenza penale e un’unica sanzione penale. Andrebbe prevista un’unica disposizione cen- trale che disciplini tutte le forme di reati e lasci alle leggi speciali soltanto la descrizione dei fatti punibili specifici alle differenti tipologie d’imposta. Ciò permetterebbe di pronun- ciare un’unica pena anche quando sono in gioco diverse tipologie di reato. Attualmente, per contro, un solo comportamento può essere oggetto di più procedure penali poiché sono applicabili diverse leggi fiscali federali e cantonali senza che sia previsto un coordi- namento delle procedure. Ciò è ingiustificabile.

• La punibilità, la commisurazione della pena, la cornice edittale e il perseguimento penale

dovrebbero essere il più possibile unificati per l’insieme del diritto penale accessorio. La cornice edittale dovrebbe essere molto più ristretta di quella prevista dal diritto fiscale vi- gente e non dovrebbe dipendere dal risultato del reato. Attualmente, in effetti, le contrav- venzioni, che costituiscono la maggior parte dei reati del diritto penale amministrativo, e i reati commessi per negligenza sono puniti con eccessiva severità rispetto a quelli del di- ritto penale ordinario. La colpa non svolge praticamente nessun ruolo nella prassi. Nel di- ritto penale fiscale possono essere pronunciare multe più severe rispetto al diritto penale ordinario, ma i mezzi d’indagine sono limitati. Quel che si potrebbe qualificare come un equilibrio costituisce in realtà un doppio errore del sistema che deve essere corretto. Il problema delle multe eccessivamente elevate è ulteriormente aggravato dal fatto che per ogni violazione di una legge fiscale viene pronunciata una multa separata. L’accumularsi di multe conduce a una pena d’insieme incompatibile con i principi del diritto penale. Inol- tre, nell’ambito delle imposte indirette i reati di frode fiscale si fondano sul modello

dell’astuzia e in quello delle imposte dirette sul modello del falso di documenti. La revi- sione dovrebbe introdurre una fattispecie della frode fiscale fondata sul modello dell’astu- zia per tutti i settori del diritto fiscale. Infine, sarà opportuno tenere conto degli sviluppi ne- gli ordinamenti giuridici stranieri ed esaminare alternative al diritto vigente prevedendo la possibilità di rinunciare a una pena in caso di riparazione successiva della colpa e intro- ducendo il principio dell’opportunità oppure limitando la punibilità in presenza di negli- genza.

• Il solo modo di conseguire questi obiettivi è in linea di massima disciplinare il diritto penale

svizzero in un’unica legge, eventualmente in due leggi, di cui una contenente il diritto ma- teriale (Codice penale9, CP) e l’altra il diritto procedurale (CPP). Non è dunque in linea di massima necessario prevedere una legge distinta per il diritto penale amministrativo.

Un altro partecipante10 respinge l’avamprogetto nella sua forma attuale in sostanza per le se- guenti ragioni.

• Il diritto penale, di cui il diritto penale amministrativo fa parte, deve essere attuato dalle

autorità inquirenti e dai giudici indipendenti. L’AP-DPA, invece, mantiene l’impostazione attuale, discutibile dal punto di vista dello Stato di diritto, e la sviluppa ulteriormente, in particolare accordando alle autorità amministrative la possibilità di pronunciare misure coercitive supplementari.

• Nella misura in cui l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è

l’autorità che applica più sovente il DPA, occorrerà attendere i risultati dell’assai contro-

9 RS 311.0

10 Organo consultivo IA, n. 3-15