Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 80Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

• Considerando quanto precede, questi due Cantoni585 chiedono dunque in sostanza che si

preveda, nell’articolo 180 AP-DPA, che le suddette condizioni particolari comprendano la possibilità per l’autorità istruttoria o un suo mandatario di effettuare la copia speculare dei dati entro il termine di tre giorni. Uno di questi Cantoni586 propone di adeguare la regola- mentazione di modo che non significhi che le autorità istruttorie devono attendere d’ufficio la scadenza del termine di tre giorni prima di procedere a una perquisizione e precisa che al contrario occorra partire dal principio che dalla ricezione di una domanda di apposizione dei sigilli presentata nei termini, le informazioni ottenute mediante una perquisizione già avviata sono pure soggette a un divieto di utilizzazione con effetto sospensivo fino alla de- cisione di dissigillamento passata in giudicato. Il Cantone ritiene che il rapporto esplicativo dovrebbe pronunciarsi in merito alle situazioni che richiedono il salvataggio immediato dei dati sul posto a causa del rischio di perdita degli stessi.

Un altro Cantone587 considera che nella prassi si pongono numerose questioni in merito all’al- lestimento di una copia di dati a titolo superprovvisionale le quali sono oggetto della giurispru- denza del TF, per cui il legislatore potrebbe chiarire questo punto nel quadro della revisione totale in corso, comunque nell’ambito della nuova DPA. Nel quadro di un’eventuale pertinente codificazione, suggerisce di discostarsi dalla giurisprudenza del TF e di permettere in futuro alle competenti autorità istruttorie di effettuare esse stesse una copia, a condizione che pos- sano dimostrare che i dati sigillati non sono stati in alcun modo consultati o modificati nel qua- dro della procedura di copia. Precisa che se si dovesse procedere a tale codificazione sa- rebbe opportuno adeguare nello stesso senso il CPP.

Un’organizzazione588 ritiene che l’allineamento delle procedure di dissigillamento alle perti- nenti disposizioni del CPP è problematica dal punto di vista della rapidità e della buona ammi- nistrazione della giustizia, in particolare per quanto riguarda i termini e il trasferimento di com- petenze in materia di dissigillamento dalla Corte dei reclami penali del TPF ai giudici

cantonali dei provvedimenti coercitivi. Queste modalità rischiano di rendere più complesse le procedure e di sovraccaricare i tribunali cantonali.

Due partecipanti589 reputano che le disposizioni del CPP in materia di sigilli, le cui versioni ri- vedute sono entrate in vigore il 1° gennaio 2024 e che sono riprese nell’AP-DPA, presentano numerose imprecisioni e sollevano parecchie incertezze esposte qui di seguito.

• Questi due partecipanti590 rilevano in sostanza che secondo l’articolo 180 capoverso 1 AP-

DPA, corrispondente all’articolo 248 capoverso 1 CPP, «il detentore deve presentare la domanda [di apposizione dei sigilli] al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro», per cui si pone la questione di cosa succede se il detentore viene a sapere della messa al sicuro soltanto dopo lo scadere del termine di tre giorni. Uno di questi partecipanti591 dichiara che se il detentore delle registrazioni o degli oggetti è assente al momento della messa al si- curo e viene a sapere del diritto di domandare l'apposizione di sigilli solo dopo lo scadere

585 BE, pag. 7; NE, pag. 2

586 BE, pag. 7

587 ZG, pag. 3

588 ODAGE, pag. 2

589 B&K, pag. 10-12; UNIL, pag. 12 seg.

590 B&K, pag. 11; UNIL, pag. 12

591 B&K, pag. 11