Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

questo partecipante, una tale limitazione non può essere considerata appropriata, in parti- colare per quanto concerne i dati di un’impresa nel quadro di procedure in cui sono accu- sati soltanto impiegati della stessa o altri terzi.

• L’altro partecipante597 spiega infine che, secondo l’articolo 248 capoverso 2 CPP, «se con-

stata che il detentore delle carte, registrazioni od oggetti non coincide con l’avente di- ritto sugli stessi, l’autorità penale offre senza indugio a quest’ultimo l’opportunità di chiedere l’apposizione dei sigilli entro tre giorni», per cui si pone la questione di come conciliare questa disposizione con, ad esempio, un obbligo di serbare il segreto (art. 73 cpv. 2 CPP, corrispondente all’art. 70 cpv. 2 AP-DPA) notificato al detentore, precisamente allo scopo di evitare, durante un determinato periodo, che l’avente diritto non sia informato in merito alla messa in sicuro dei dati o documenti in questione.

La COMCO598 esprime delle riserve in relazione con il termine di venti giorni per la domanda di dissigillamento previsto all’articolo 180 capoverso 3 AP-DPA. Questa disposizione disci- plina una materia regolamentata in maniera meno dettagliata agli articoli 45-50 DPA, che in virtù dell’articolo 42 capoverso 2 LCart sono applicabili per analogia ai provvedimenti coerci- tivi utilizzati dalla COMCO nelle procedure amministrative. Questo partecipante spiega in so- stanza quanto segue.

• La DPA in vigore non prevede alcun termine per il deposito della domanda di dissigilla-

mento. Il TPF ha ritenuto che il termine di venti giorni ha carattere di raccomandazione e ha spiegato che l’elemento determinante è sapere se il principio della celerità è stato suf- ficientemente considerato tenendo conto di tutte le circostanze. Ha ammesso termini più lunghi se sono stati apportati chiarimenti concernenti il mantenimento o la portata dell’op- posizione. Questa giurisprudenza del TPF ha creato il margine di manovra necessario per la procedura di «dissigillamento informale».

• La soluzione attuale conduce nella maggioranza dei casi a procedure di dissigillamento

rapide e consensuali. Non è soltanto vantaggiosa per le procedure rette dal diritto in ma- teria di cartelli, il cui svolgimento rapido è in particolare quanto hanno espressamente chiesto il Parlamento e il Consiglio federale, ma permette ugualmente di sgravare i tribu- nali nella misura in cui le fastidiose selezioni di dati sono effettuate dalle autorità mede- sime e solo le questioni controverse (in generale poco numerose) devono essere trattate per via giudiziaria. Con questa procedura, infine, le imprese in questione dispongono in particolare di più tempo per farsi un’idea internamente e decidere se intendono coope- rare con l’autorità, precisando che un’autodenuncia può, a determinate condizioni, con- durre a un’esenzione o a una riduzione della pena. Tuttavia, al momento della perquisi- zione o del deposito dell’opposizione, sovente le imprese necessitano di più tempo per accertare un loro coinvolgimento in una violazione del diritto in materia di cartelli e defi- nire un’appropriata strategia difensiva con il loro rappresentante legale. Ciò include pure la decisione di avviare o no una procedura giudiziaria di dissigillamento. La procedura at- tuale permette ai destinatari dell’inchiesta di esercitare i loro diritti di difesa con cogni- zione di causa e in particolare di rispettare meglio il principio della celerità rispetto al caso in cui ogni opposizione dovesse dare luogo a una procedura giudiziaria di dissigilla- mento.

• Le spese procedurali e d’avvocato sono minori rispetto alla procedura di «dissigillamento

informale».

597 UNIL, pag. 12

598 COMCO, pag. 4 seg.