Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)
lett. a CPP; art. 2 cpv. 2 lett. c LOAP) e che contrariamente alla Corte dei reclami penali, il cui contenzioso dei sigilli è solo una delle competenze e deroga al principio della separazione delle istanze, i giudici dei provvedimenti coercitivi sono già ora specializzati in materia.
Articolo 181 capoverso 6 AP-DPA
Secondo un Cantone602 e un tribunale603, se la soluzione di riformulare completamente gli ar- ticoli 180 e 181 AP-DPA non dovesse essere presa in considerazione, sarebbe opportuno al- meno modificare l’articolo 181 capoverso 6 AP-DPA prevedendo la possibilità per i giudici dei provvedimenti coercitivi di impiegare membri del corpo della PGF in veste di periti (o periti permanenti [art. 141 cpv. 2 AP-DPA]) anche per esaminare il contenuto dei documenti e delle registrazioni digitali. I periti esterni sono infatti rari e oberati. Il suddetto tribunale604 precisa che ciò che in effetti rallenta fortemente le procedure di dissigillamento è l’esame dei docu- menti elettronici, il che può essere effettuato rapidamente (in qualche giorno soltanto) da parte della PGF, la quale, come tutte le polizie cantonali, deve essere dotata di programmi informatici forensi molto potenti. Aggiunge che anche se nel quadro del CPP il TF ha giudi- cato illegale l’intervento di un poliziotto in veste di perito informatico in materia di sigilli, si trat- tava di evitare qualsiasi problema di possibile prevenzione (soprattutto una volta effettuato il lavoro di selezione), considerando che nel sistema del CPP la polizia è subordinata al pub- blico ministero (art. 15 cpv. 2 i.f. CPP). Questo ostacolo in effetti non esiste. Questi due parte- cipanti spiegano in sostanza che gli articoli 50 lettera b, 70 capoverso 1 e 142 capoverso 2 lettera e AP-DPA garantiscono che il poliziotto non intervenga poi più nell’inchiesta e che non comunichi niente di quello di cui ha potuto prendere conoscenza all’unità amministrativa, il che evita qualsiasi problema di una possibile prevenzione.
In relazione con l’articolo 181 capoverso 6 lettera b AP-DPA, tre Cantoni605 reputano comple- tamente irrealistico pensare che la polizia cantonale possa procedere tempestivamente e adeguatamente a salvataggi urgenti di dati in presenza di grandi quantità di dati606. Uno di questi Cantoni607 aggiunge che già oggi il giudice dei provvedimenti coercitivi dipende
dall’aiuto di periti informativi privati esterni al Cantone per i mandati informatici.
4.56 Art. 186-188: Analisi del DNA
Un Cantone608 ritiene che per quanto riguarda gli articoli 186-188 AP-DPA il rapporto esplica- tivo non chiarisca sufficientemente perché questo provvedimento coercitivo sia necessario e quando le analisi e i profili del DNA sono appropriati nel diritto penale amministrativo, per cui dovrebbe essere completato in tal senso.
Due organizzazioni609 respingono o criticano l’utilizzo del provvedimento coercitivo dell’analisi del DNA nella procedura penale amministrativa. Una di queste610 lo respinge precisando che il rapporto esplicativo non rileva una necessità comprovata di questo provvedimento e della sua proporzionalità nei casi concreti di diritto penale amministrativo. Aggiunge che è difficile
602 FR, pag. 3
603 TMC/TAPEM VS, pag. 4
604 TMC/TAPEM VS, pag. 4
605 LU, pag. 3; NW, pag. 3 seg.; OW, pag. 2
606 Cfr. anche il parere di LU, NW e OW ad art. 36 AP-DPA
607 NW, pag. 3 seg.
608 BE, pag. 2
609 Privatim, pag. 1 seg.; FSA, pag. 16
610 Privatim, pag. 1 seg.