Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

immaginare che le menzionate forme di truffa in materia di contributi (dogane, imposta sul va- lore aggiunto) giustifichino un giorno questo provvedimento nella prassi e spiega che il fatto che il provvedimento coercitivo possa in futuro essere utile a determinate autorità penali am- ministrative non ne giustifica la ripresa nella legge. L’altra organizzazione611 afferma in so- stanza che il rapporto esplicativo spiega a giusto titolo che nel contesto del diritto penale am- ministrativo «non sono probabilmente molto frequenti i procedimenti in cui il rilevamento di tracce biologiche o il prelievo di un campione su persone sospette può rivelarsi indispensa- bile» e che in questo contesto non si capisce perché un’analisi del DNA dovrebbe cionondi- meno essere autorizzata. Non reputa indicato prevedere provvedimenti coercitivi per casi as- solutamente eccezionali. Per il resto, si confronti il parere di questa organizzazione relativo agli articoli 153 e seguenti AP-DPA.

4.57 Art. 195-196: Arresto e procedura della polizia

Due Cantoni612 ritengono che gli articoli 195 e seguenti AP-DPA debbano essere allineati al CPP vigente. Spiegano che questi articoli riprendono determinate disposizioni degli arti- coli 217 e 219 CPP ma che l’AP-DPA attribuisce meno competenze alla polizia rispetto al CPP. Manca infatti in particolare l’obbligo della polizia, previsto all’articolo 219 capoverso 2 CPP, di interrogare l’arrestato in applicazione dell’articolo 159 e di procedere senza indugio agli accertamenti necessari per corroborare o infirmare gli indizi di reato e gli altri motivi di carcerazione. Secondo i suddetti Cantoni, il fatto che la polizia non sia autorizzata a effet- tuare queste operazioni ostacola pesantemente il corretto svolgimento della procedura. Ag- giungono che nella prassi sovente non è possibile tradurre la persona dinanzi all’unità ammi- nistrativa e farla interrogare da essa più rapidamente, in quanto le autorità di perseguimento penale amministrativo a volte non dispongono di un servizio di picchetto.

Un altro Cantone613 menziona il fatto che, contrariamente al CPP, gli articoli 195 e 196 AP-DPA non prevedono un termine in caso di arresto provvisorio ad opera della polizia e ag- giunge che la persona arrestata provvisoriamente deve in effetti essere tradotta immediata- mente dinanzi all’unità amministrativa in virtù dell’articolo 196 AP-DPA. Si pone dunque il pro- blema degli arresti effettuati il fine di settimana in assenza dei servizi di picchetto delle unità amministrative.

4.58 Art. 198: Carcerazione preventiva e carcerazione di sicurezza. Presupposti

Secondo un partecipante614, la proposta di permettere, come l’articolo 52 capoverso 1 DPA in vigore e discostandosi dalla procedura penale ordinaria (art. 221 cpv. 1 CPP), la carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza anche in caso di sospetto di commissione di un’in- frazione non è coerente615. Rileva che il rapporto esplicativo afferma che le misure di sorve- glianza segrete dovrebbero essere escluse in relazione con le infrazioni e che le analisi del DNA dovrebbero entrare in considerazione soltanto per far luce su un crimine o un delitto ma

611 FSA, pag. 16

612 BE, pag. 5; NE, pag. 2

613 FR, pag. 4

614 UNIGE, pag. 11

615 Nota della redazione: la versione tedesca dell’art. 198, frase introduttiva, AP-DPA è scorretta. Le versioni italiana e francese sono corrette. Il testo deve dunque essere letto come segue: «Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind nur zulässig, wenn die beschuldigte Person einer Widerhandlung dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie:» / «La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis une infraction et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:» / «La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l’imputato è gravemente indiziato di un reato e vi è seriamente da temere che:».