Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 11 pagine

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Dipartimento federale dell’interno

1 Ripercussioni

1.1 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

Per la Confederazione e i Cantoni in qualit‡ di organi esecutivi competenti, a seguito della presente modifica si prevede un certo onere supplementare.

Le nuove possibilit‡ di somministrare proteine animali agli animali da reddito sono legate a garanzie di sicurezza da parte delle aziende, che devono essere sorvegliate dalle autorità di controllo degli alimenti per animali e dai Cantoni. L’onere supplementare dipender‡ dalla misura in cui le nuove possibilit‡ di somministrazione saranno utilizzate nella pratica: Ë difficile fare previsioni in merito, tuttavia, si può presumere che l’autorità di controllo degli alimenti per animali e i Cantoni dovranno sostenere un certo onere supplementare a causa del nuovo obbligo di notifica, registrazione e autorizzazione in caso di riciclaggio canalizzato. Eventuali oneri supplementari per l’autorità di controllo degli alimenti per animali possono essere compensati internamente nell’ambito del bilancio esistente. Il previsto onere supplementare per i Cantoni è giustificato, poichÈ le modifiche proposte servono ad armonizzare le prescrizioni svizzere con quelle dell’UE (cfr. commento al n. 2) e sono necessarie per continuare a garantire un commercio senza ostacoli con l’UE. Inoltre, servono a prevenire efficacemente le epizoozie, mantenendo o migliorando così il livello di salute degli animali in Svizzera e riducendo i danni economici causati dall’insorgenza di focolai di epizoozie.

L’USAV dovrà sostenere un esiguo onere supplementare per l’autorizzazione dei costituenti con cui devono essere miscelati i concimi contenenti farina di carne e ossa. Inoltre, inizialmente vi sar‡ un onere amministrativo per la preparazione degli aiuti all’esecuzione, l’assistenza all’elaborazione dei piani del settore, ecc. Eventuali oneri supplementari per l’USAV possono essere compensati internamente nell’ambito del bilancio esistente.

1.2 Ripercussioni per l’economia, l’ambiente e la società

L’utilizzo di proteine animali nell’alimentazione degli animali da reddito è sensato dal punto di vista ecologico. Ad esempio, secondo una stima dell’UE, il riciclaggio di collagene e gelatina di ruminanti per i non ruminanti dovrebbe consentire di utilizzare per l’alimentazione animale ogni anno circa 100 000 tonnellate di derrate alimentari escluse dalla catena alimentare, destinandole quindi a un uso di maggior valore. Una regolamentazione corrispondente dovrebbe avere lo stesso effetto anche in Svizzera. Inoltre, l’allentamento del riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale consente alle aziende interessate di intraprendere ulteriori attivit‡ commerciali. Soltanto il futuro potr‡ chiarire in quale misura, in queste condizioni quadro, le proteine animali possano sostituire nella pratica altri vettori proteici, come i prodotti di soia importati. Grazie alle rigorose prescrizioni di separazione lungo le catene degli alimenti per animali, non vi è alcun pericolo per la salute pubblica nonostante l’allentamento dei requisiti per il riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale.

2 Compatibilit‡ con gli obblighi internazionali della Svizzera

Le modifiche dell’ordinanza proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con l’Allegato veterinario dell’Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l’UE (RS 0.916.026.81, all. 11), e servono all’armonizzazione con la nuova normativa UE in materia di sanità animale in vista di mantenere l’equivalenza della legislazione nello spazio veterinario comune Svizzera-UE. Sebbene l’aggiornamento dell’Allegato 11 dell’Accordo agricolo bilaterale sia attualmente ancora in sospeso e legato dall’UE alla risoluzione di questioni istituzionali, le modifiche proposte sono importanti per il commercio, in quanto consentono, ad esempio, l’esportazione di sottoprodotti di origine animale monovarietali a clienti negli Stati membri dell’UE, o anche l’importazione e l’utilizzo di proteine animali trasformate e di alimenti per animali contenenti tali proteine prodotte nell’UE.

Allegati: Progetto

BK-D-BF8A3401/507