Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 11 pagine
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Art. 33b
» prevista la creazione di una nuova base giuridica per la pratica, applicata da anni, di somministrare animali piccoli da dare in pasto, come topi o pulcini morti, agli animali da compagnia (rettili, anfibi, uccelli e animali con esigenze particolari) nella propria azienda detentrice di animali. Questa disposizione riguarda anche gli zoo che alimentano i propri animali con animali di piccola taglia. In questi casi i detentori di animali sono esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 lettera fbis.
Titolo prima dell’art. 34 e art. 34
I laboratori Agroscope sono ora designati come laboratorio nazionale di riferimento per la diagnosi volta a individuare le proteine animali vietate per la somministrazione alle rispettive specie animali. Il livello ´alimenti per animaliª Ë gi‡ regolamentato dal diritto sugli alimenti per animali. Tuttavia, nell’ambito delle nuove possibilità di riciclaggio, deve essere possibile analizzare la ´monovariet‡ª dei sottoprodotti di origine animale in campioni prelevati nell’ambito dei controlli autonomi e in campioni ufficiali nelle fasi della filiera a monte della produzione di alimenti per animali. Il laboratorio Ë lo stesso che gi‡ esamina e valuta gli alimenti per animali in base al diritto in materia, applicando le stesse procedure in uso nell’UE.
Il collaudato sistema di controllo degli alimenti per animali dovr‡ essere adattato e ampliato alle possibilit‡ di riciclaggio effettivamente utilizzate. Se, ad esempio, in futuro in Svizzera si produrranno ´proteine animali trasformate per la somministrazione agli animaliª o se gli alimenti per animali contenenti tali proteine saranno importati direttamente nelle aziende detentrici di animali, i campioni dovranno essere prelevati e analizzati anche in loco. A livello dell’azienda, devono essere adattate le direttive tecniche e i manuali di controllo per i controlli della produzione primaria.
Determinati sottoprodotti di origine animale ad alto rischio devono gi‡ essere marcati con trieptanoato di glicerina (GTH) ai fini della rintracciabilit‡, secondo la legislazione vigente. Pertanto, Ë necessario designare un laboratorio di riferimento anche per l’individuazione di questo marcatore.
Il DFI deve avere la competenza di specificare in un’ordinanza dell’Ufficio i metodi di prelievo e di analisi per i nuovi livelli della filiera interessati e anche per il GTH.
Titolo prima dell’art. 34a
Oltre alla produzione, anche l’uso di concime contenente farina animale viene ora regolamentato in questa sezione.
Art. 34b
In linea con il diritto dell’UE, si intende evitare che «le farine di carne e di ossa di sottoprodotti di origine animale della categoria 2» non autorizzate per la somministrazione vengano ingerite dagli animali. In futuro, l’USAV autorizzerà dunque le sostanze che devono essere aggiunte ai concimi contenenti determinati sottoprodotti di origine animale vietati per l’alimentazione animale, in modo che non vengano mangiati dagli animali.
Art. 34c
Viene ora regolamentato anche l’utilizzo di concime contenente farina animale (farina di carne e di ossa) della categoria 2. Inoltre, si conferisce al DFI la competenza di stabilire, analogamente all’allegato XI capo II del regolamento (UE) n. 142/20115, misure volte a evitare che gli animali ingeriscano concime contenente sottoprodotti di origine animale vietati per l’alimentazione animale. La misura in cui ciò sarà ancora necessario dopo l’adozione dei nuovi punti finali per i concimi previsti nell’UE dipende dalla versione finale del nuovo regolamento UE, che dovrebbe essere pubblicata nell’estate del 2023 (cfr. commento all’allegato 1a).
Art. 39 cpv. 1 primo periodo e cpv. 3
Nel capoverso 1 viene ora inserito un rimando all’articolo 17 capoverso 1, pertanto il capoverso 3 diventa superfluo e puÚ essere stralciato.
Art. 45 e 46
Vengono precisate le disposizioni relative all’esecuzione e ai controlli ufficiali. Ciò riguarda principalmente la responsabilit‡ delle notifiche (art. 32b cpv. 1 e 2), delle registrazioni (art. 32c cpv. 4 in combinato disposto con l’all. 1b n. 2) e delle autorizzazioni (art. 32d cpv. 1 e 2 in combinato disposto con l’all. 1b n. 3) per il ´riciclaggio canalizzatoª.
Il veterinario cantonale Ë responsabile dei macelli. Negli stabilimenti di sezionamento, a seconda dell’organizzazione cantonale di esecuzione, può essere responsabile il veterinario cantonale o il chimico cantonale, che è anche l’autorità competente per le altre aziende alimentari. La responsabilit‡ degli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento compete all’autorità di controllo degli alimenti per animali (Agroscope).
Allegato 1a
Nell’allegato 1a viene aggiunto un nuovo numero 6, che elenca gli alimenti per animali e i concimi che hanno raggiunto il punto finale. Per questi alimenti per animali e concimi un deflusso nella mangiatoia Ë considerato molto improbabile nella pratica. In linea con la normativa UE, il punto finale per i substrati di coltura pronti per la vendita Ë stato recentemente inserito nel numero
62. Il numero 63 prevede l’inserimento di ulteriori punti finali per determinati concimi, attualmente in fase di preparazione
5 Cfr. nota a piË di pagina 1.