Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 11 pagine

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Art. 11 cpv. 1

In futuro, gli impianti e gli stabilimenti che necessitano di un’autorizzazione da parte del veterinario cantonale per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale ai sensi dell’articolo 11 saranno elencati nell’allegato 1b numero 1. L’allegato 1b numeri 2 e 3 elenca le aziende alimentari, gli stabilimenti di trasformazione, di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento che richiedono la registrazione o l’autorizzazione per il «riciclaggio canalizzato» ai sensi degli articoli 32c e 32d.

Art. 13 cpv. 1 frase introduttiva e art. 13a

Il rimando all’articolo 13 viene integrato con l’abbreviazione dell’atto normativo in modo da poter essere utilizzato nell’articolo 32g.

Inoltre, Ë stato inserito un nuovo articolo 13a che obbliga l’USAV a tenere e pubblicare gli elenchi delle persone fisiche e giuridiche registrate e degli impianti e stabilimenti autorizzati. Questa disposizione crea la base giuridica per la prassi attuale.

Art. 15 cpv. 1 secondo periodo

I rimandi all’allegato 2 sono stati adattati alla nuova struttura.

Art. 17

L’obbligo di notifica della quantità annuale eliminata deve essere limitata agli stabilimenti che eliminano sottoprodotti di origine animale che non possono essere conservati a temperatura ambiente. Poiché l’obiettivo della «garanzia di eliminazione in Svizzera» ai sensi dell’articolo 39 è lo stesso, l’obbligo di notifica dovrebbe essere armonizzato con quello dell’articolo 39. In entrambi i casi, l’obiettivo è conoscere le quantità di sottoprodotti critici per l’eliminazione e di garantire la disponibilità dell’infrastruttura necessaria per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (scopo dell’OSOAn ai sensi dell’art. 1 lett. c).

Art. 20 cpv. 1 e 2

In entrambi i capoversi viene corretto un errore esistente. In generale, alle attivit‡ non soggette a notifica e registrazione si applica una deroga alle prescrizioni concernenti l’identificazione e le schede d’accompagnamento ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3. Tuttavia, tale deroga non si applica alla «raccolta e all’immagazzinamento intermedio di sottoprodotti di origine animale prodotti dalla propria azienda alimentare». Le aziende alimentari sono esenti dall’obbligo di notifica e registrazione ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 lettera d, perché sono già registrate o autorizzate secondo il diritto alimentare. Tuttavia, una corretta identificazione dei sottoprodotti di origine animale Ë particolarmente importante in queste aziende alimentari.

Art. 22 cpv. 2 lett. d

Il rimando all’intero titolo dell’atto normativo «Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso» è sostituito dall’abbreviazione ´ODerrª.

Art. 23 cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 nonchÈ cpv. 2

L’espressione «concimi organici» viene sostituita da «concimi» (cpv. 1 lett. b n. 2 e 3) e l’espressione «materiali proteici e ossei nella fabbricazione di concimi organiciª da ´farine di carne e di ossaª (cpv. 1 lett. b n. 3).

Inoltre, l’espressione «prodotti del metabolismo» al capoverso 2 viene sostituita dalle nuove definizioni «contenuto dello stomaco e dell’intestino» nonché «liquame» (cfr. commento all’art. 3).

Art. 25a

Vengono stabilite nuove condizioni per la cremazione degli animali. PoichÈ il diritto UE prevede solo la cremazione di animali da compagnia e di equidi, non esistono regolamentazioni per il movimento di corpi di animali di altre specie animali destinate alla cremazione. In futuro, in Svizzera sar‡ consentito cremare animali da compagnia ed equidi. La cremazione di animali di altre specie Ë consentita solo se provengono da aziende detentrici di animali svizzere e se i veterinari cantonali responsabili dell’effettivo di provenienza e del crematorio danno il loro consenso preventivo. Nelle autorizzazioni secondo l’articolo 11 in combinato disposto con l’allegato 1b numero 17 si dovr‡ in futuro specificare esattamente le specie animali a cui si applicano. Gli animali che presentano segni di epizoozia o sono soggetti a provvedimenti di sequestro ai sensi degli articoli 66–72 OFE non possono essere cremati. I crematori di animali sono tenuti a tenere un registro.

Titolo prima dell’art. 27 e art. 28 nonché art. 27 rubrica e art. 28 rubrica

I divieti di somministrazione e le deroghe generali per l’alimentazione degli animali da reddito sono ora disciplinati in sezioni separate, in modo che le disposizioni sull’alimentazione degli animali da reddito nell’ambito del «riciclaggio canalizzatoª possano essere incluse come deroga speciale nelle sezioni successive. Le rubriche degli articoli 27 e 28 diventano quindi superflue.

Art. 27 cpv. 3 lett. e nonchÈ 4

Per mantenere l’equivalenza con il diritto UE, il divieto di somministrazione agli animali da reddito viene esteso ai ´foraggi verdiª nel capoverso 3. La novit‡ consiste nel fatto che non Ë consentito il pascolo per un periodo di almeno 21 giorni dopo l’applicazione del concime, ad eccezione del liquame. Inoltre, non è consentita l’alimentazione di animali da reddito con foraggi verdi tagliati prima del periodo di attesa di 21 giorni. L’obiettivo è evitare che gli animali da reddito ingeriscano concime contenente proteine animali vietate per la somministrazione. La deroga per il liquame non deve indicare che tale pratica Ë opportuna. Piuttosto, la regolamentazione del liquame non Ë il fulcro di questa disposizione. Inoltre, il liquame Ë soggetto al campo di applicazione dell’OSOAn solo in determinati casi (art. 2 cpv. lett. g).