Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 11 pagine

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Anche chi trasporta sottoprodotti di origine animale non necessita di una registrazione o di un’autorizzazione specifica per il ´riciclaggio canalizzatoª. Le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione devono garantire che vengano trasportati solo sottoprodotti di origine animale ´monovarietaliª. Gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali garantiscono (attraverso specifiche ai loro fornitori e controlli in entrata) di ricevere proteine animali trasformate ´monovarietaliª e altri prodotti derivati consentiti per la rispettiva specie animale, e che gli alimenti per animali siano prodotti, immagazzinati e consegnati senza contaminazioni con alimenti per animali vietati per la rispettiva specie animale di destinazione. La sorveglianza ufficiale viene garantita dall’autorità competente per il rispettivo livello della filiera. Ciò può includere anche la verifica di piani di pulizia e la loro attuazione documentata, soprattutto se i sottoprodotti di origine animale monovarietali o gli alimenti per animali che li contengono sono trasportati ´sfusiª (senza confezione o imballaggio).

Cpv. 4: dopo la notifica, le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione di cui all’allegato 1b numero 2 devono essere registrate dall’autorità cantonale competente (cfr. commento agli art. 45 e 46). L’autorità cantonale competente notifica la registrazione all’USAV, che a sua volta tiene e pubblica un elenco degli stabilimenti registrati (cfr. commento agli articoli 32g e 32h).

Art. 32d

Cpv. 1 e 2: le aziende alimentari, gli stabilimenti di trasformazione, di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento di cui all’allegato 1b numero 3 richiedono un’autorizzazione per il «riciclaggio canalizzato». L’autorizzazione è rilasciata dall’autorità competente (cfr. commento agli art. 45 e 46).

Cpv. 3: le autorizzazioni sono rilasciate se, in particolare, sono soddisfatti i requisiti per il ´riciclaggio canalizzatoª di cui agli articoli 29–32. Oltre ai metodi di trasformazione da rispettare, devono essere osservati anche i requisiti di separazione lungo la catena degli alimenti per animali (cfr. commento all’art. 32a). Prima del rilascio dell’autorizzazione, l’autorità competente deve verificare in loco che i determinanti requisiti costruttivi e gestionali siano soddisfatti.

Art. 32e

Questo articolo prevede una deroga all’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’articolo 32d per i cosiddetti preparatori a domicilio. I preparatori a domicilio sono i detentori di animali da reddito che per la produzione di alimenti composti per animali per uso esclusivo nella propria azienda utilizzano prodotti di cui agli articoli 29–32. Tali preparatori a domicilio possono tenere solo le specie animali a cui sono destinati gli alimenti per animali da essi stessi prodotti (cfr. art. 52 cpv. 3 dell’ordinanza del DFI concernente il riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime).

Art. 32f

Questo articolo descrive le formalit‡ di autorizzazione. L’autorizzazione per il «riciclaggio canalizzato» è concessa per un massimo di dieci anni. Questo vale anche se le autorizzazioni in materia di diritto sulle derrate alimentari delle aziende (in parte uguali) sono valide per un periodo di tempo illimitato.

Art. 32g e 32h

L’autorità cantonale competente (cfr. commento agli art. 45 e 46) deve inserire le aziende alimentari o gli stabilimenti di trasformazione registrati e autorizzati per il «riciclaggio canalizzato» nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione. L’USAV è obbligato a integrare e a pubblicare tali stabilimenti negli elenchi secondo l’articolo 13a.

Per gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali, l’autorità ufficiale di controllo degli alimenti per animali pubblica gli elenchi degli stabilimenti autorizzati per il ´riciclaggio canalizzatoª.

Art. 32i

In caso di gravi carenze, l’autorità competente (cfr. commento agli art. 45 e 46) può non solo sospendere o revocare le autorizzazioni, ma anche vietare temporaneamente o permanentemente agli stabilimenti registrati di effettuare il ´riciclaggio canalizzatoª.

Art. 32j

Gli stabilimenti registrati o autorizzati per il ´riciclaggio canalizzatoª devono elaborare un piano di controllo autonomo.

Nell’ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime, il DFI prevede inoltre che in determinati stabilimenti il funzionamento delle misure del controllo autonomo venga verificato mediante prelievi e analisi.

Art. 33 cpv. 6

La separazione lungo la catena degli alimenti per animali secondo l’articolo 32a comprende anche le interfacce per la produzione di alimenti per animali da compagnia, soprattutto se negli stabilimenti e negli impianti vengono prodotti sia alimenti per animali da compagnia sia quelli per animali da reddito. Il DFI dovrebbe quindi avere la competenza, analogamente all’articolo 32a, di definire per la produzione di alimenti per animali da compagnia i criteri per delimitarli dagli alimenti per animali da reddito.

Art. 33a (precedente art. 34) cpv. 3

L’articolo 33a corrisponde al precedente articolo 34. Nel capoverso 3, per completezza, è stato inserito il rimando all’allegato 4 numero 33.