Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 11 pagine

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Dipartimento federale dell’interno

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» necessaria una base esplicita in una legge formale per il nuovo obbligo di notifica e autorizzazione nonchÈ per la registrazione delle aziende alimentari, degli stabilimenti di trasformazione, di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento che intendono fare uso del ´riciclaggio canalizzatoª ai sensi degli articoli 32c e 32d. Gli articoli 159a e 160 capoversi 1–3 della legge federale sull’agricoltura (LAgr, RS 910.1) conferiscono al Consiglio federale la competenza di emanare prescrizioni sull’immissione in commercio e sull’utilizzazione dei mezzi di produzione. In particolare, può limitare e vietare l’immissione in commercio e l’utilizzo e sottoporli all’obbligo di omologazione. Ai sensi dell’articolo 158 LAgr, per mezzi di produzione si intendono anche gli alimenti per animali. Questi possono essere immessi sul mercato unicamente se sono sicuri e non hanno un effetto nocivo per la salute dell’uomo o degli animali (art. 7 dell’ordinanza concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali [OsAlA, RS 916.307]). Di conseguenza, l’obbligo di notifica e di autorizzazione e la registrazione servono a soddisfare i requisiti per gli alimenti per animali.

Per la designazione di un laboratorio nazionale di riferimento responsabile della diagnosi delle proteine animali non autorizzate per la somministrazione, deve essere incluso nell’ingresso l’articolo 42 capoverso 1 lettera c LFE.

Art. 2 cpv. 2 lett. g frase introduttiva e cpv. 2bislett. c

L’espressione «prodotti del metabolismo» è sostituita dalle nuove definizioni «contenuto dello stomaco e dell’intestino» e «liquameª. Inoltre, il termine tedesco ´D¸ngemittelª Ë sostituito dal nuovo termine ´D¸nger» (cfr. commento all’articolo 3).

Art. 2a cpv. 3

Se i prodotti derivati vengono utilizzati come alimenti per animali e concime, in genere non hanno un punto finale. Esistono tuttavia deroghe specifiche disciplinate nell’allegato 1a numero 6, che riguardano ´alimenti finiti per animali da compagniaª in fusti e imballaggi pronti per l’uso e «substrati di coltura pronti per la vendita». Nel diritto dell’UE, sono in corso di preparazione ulteriori deroghe per alcuni ´concimi e ammendantiª, che dovrebbero essere pubblicate nei prossimi mesi. In seguito, potrebbero ancora essere incluse nel corso della revisione, il che è importante anche in relazione alla revisione dell’ordinanza sui concimi (OCon, RS 916.171).

Art. 3 lett. hbis–i e mbis–nter

Vengono introdotte nuove definizioni e adattate le espressioni esistenti.

Lett. hbis: vengono apportate modifiche redazionali e formali alla definizione di ´proteine animali trasformateª per renderla pi˘ comprensibile. Se la definizione nel testo dell’ordinanza è utilizzata in relazione a una specie animale specificamente nominata, il termine ´animaleª viene omesso a causa della ridondanza (ad es. proteine trasformate di suini).

Lett. i: l’espressione «farina di pesce» viene adeguata alla definizione del diritto UE.

Lett. mbis: il «riciclaggio canalizzato» è il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale «monovarietali» per l’alimentazione degli animali da reddito. Lo scopo di questa procedura Ë garantire che le rispettive specie animali di destinazione ricevano solo alimenti per animali contenenti farina di pesce, prodotti sanguigni, proteine animali trasformate o fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale autorizzati per loro. Per garantire ciÚ, Ë necessario effettuare una separazione lungo la catena degli alimenti per animali (cfr. commento all’art. 32a) per evitare contaminazioni incrociate.

Lett. mter: l’espressione «alimenti per animali da compagnia» è adattata conformemente alla definizione del diritto UE.

Lett. n e nbis: per adeguarsi alla normativa europea, l’attuale espressione «prodotti del metabolismo» viene sostituita da «contenuto dello stomaco e dell’intestino» e «liquame». I campi di applicazione delle nuove espressioni sono delimitati in maniera pi˘ rigorosa per categorie animali. La definizione di ´liquameª (´con o senza lettieraª) comprende anche il termine ´letameª utilizzato nella pratica.

Lett. nter: analogamente al diritto UE, ora anche l’espressione «escrementi di insetti» è definita.

Art. 6 lett. c, d ed f

Le modifiche alle lettere c e d sono necessarie perché sono state introdotte e adattate definizioni (cfr. commento all’art. 3). Inoltre, viene aggiornato il rimando alla legislazione alimentare nella lettera f.

Art. 10 cpv. 3 lett. a, f ed fbis

La modifica alla lettera a è necessaria perché sono state introdotte e adattate definizioni (cfr. commento all’art. 3). Inoltre, il rimando alla lettera f deve essere adattato alla nuova numerazione degli articoli (precedente art. 34, ora art. 33a). Oltre a ciÚ, ora l’acquisto di animali di piccola taglia destinati all’alimentazione dei propri animali ai sensi dell’articolo 33b Ë esentato dall’obbligo di notifica (lett. fbis).

BK-D-BF8A3401/507