Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 11 pagine
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La competenza per l’attuazione dei capoversi 1–3 di stabilire in un’ordinanza metodi tecnici e valori soglia era precedentemente attribuita all’USAV. Ora la competenza è attribuita al DFI, in quanto i metodi sono definiti nell’ordinanza dipartimentale (OR-SOAn). La competenza di stabilire criteri per prevenire le contaminazioni incrociate tra alimenti per animali per diverse specie è già stabilita all’articolo 32a. Il capoverso 4 viene ridotto di conseguenza e ora contiene solo la competenza del DFI di determinare, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, i metodi e i valori soglia per i capoversi 1–3.
Titolo prima dell’art. 27a e art. 27a
L’USAV avrà ora la possibilità di autorizzare esperimenti sull’alimentazione temporanei. Con questa autorizzazione, gli animali provenienti da sperimentazioni sull’alimentazione che non erano stati precedentemente autorizzati per la produzione di derrate alimentari possono ora essere utilizzati come tali. La compatibilit‡ con le norme e i trattati internazionali limita deliberatamente il campo di applicazione di tali autorizzazioni derogatorie. Per il commercio internazionale, occorre tenere conto in particolare dell’equivalenza sancita dall’Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l’UE (RS 0.916.026.81, all. 11). Pertanto, le somministrazioni già autorizzate nell’UE devono essere rese possibili anche in Svizzera fino a quando il diritto svizzero non sarà adeguato di conseguenza. Neanche in futuro potranno essere autorizzate ulteriori deroghe senza una base tecnica in termini di sicurezza per l’essere umano e gli animali e di compatibilità con le norme internazionali.
Art. 28
L’articolo viene ristrutturato in modo che il capoverso 1 elenchi le deroghe generali al divieto di alimentazione degli animali da reddito.
Al capoverso 2 viene aggiunta la possibilit‡ di somministrare collagene e gelatina di ruminanti ai non ruminanti. Il diritto veterinario dell’UE non prevede requisiti specifici al riguardo. Poiché la somministrazione di collagene e gelatina non comporta praticamente alcun rischio significativo di BSE, analogamente al diritto UE non è necessario includere nell’OSOAn requisiti speciali per il ´riciclaggio canalizzatoª. Tuttavia, Ë necessario garantire in ogni caso una separazione e identificazione corrette. Oltre ai requisiti dell’OSOAn, si applicano anche i requisiti del diritto sugli alimenti per animali (OsAlA e ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, [OLAlA, RS 916.307.1]). Come elemento di sicurezza, l’articolo 44 OsAlA prescrive l’applicazione di un sistema di analisi dei rischi e controllo dei punti critici (sistema HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point). Nella Guida per la creazione e l’attuazione dei sistemi HACCP (in tedesco)3 i ´prioniª, che comprendono anche l’agente patogeno della BSE, vengono espressamente menzionati come pericoli biologici da tenere in considerazione. Il potenziale pericolo che gli alimenti per ruminanti possano ricevere collagene e gelatina dai ruminanti deve quindi essere incluso nel sistema HACCP. A tal fine, Ë necessario definire misure adeguate per escludere contaminazioni incrociate.
Il capoverso 3 stabilisce condizioni uniformi per i prodotti esentati dal divieto di somministrazione.
Titolo prima dell’art. 29
Gli articoli 29–32 stabiliscono le nuove possibilit‡ di riciclaggio delle proteine animali e le condizioni quadro da rispettare. La sezione disciplina quindi le deroghe al divieto di alimentazione degli animali da reddito in caso di riciclaggio canalizzato. Il rimando Ë adeguato di conseguenza.
Art. 29–32 (aspetti generali)
Vengono estese le possibilit‡ di utilizzare materiali da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 negli alimenti per animali da reddito. Le proteine trasformate di suini sono ora autorizzate per l’alimentazione del pollame, quelle del pollame per i suini (art. 30a e 30b). Inoltre, in futuro le proteine derivate dagli insetti potranno essere somministrate non solo agli animali acquatici in aziende di acquacoltura, ma anche ai suini o al pollame (art. 31a). Le condizioni quadro per il ´riciclaggio canalizzatoª assicurano che le rispettive specie animali di destinazione ricevano solo alimenti per animali contenenti farina di pesce, prodotti sanguigni, proteine animali trasformate o fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale autorizzati per loro. Per escludere un potenziale rischio di BSE dovuto alle contaminazioni incrociate, la separazione lungo la catena degli alimenti per animali è fondamentale (cfr. commento all’art. 32a). Inoltre, vengono prescritti metodi di trasformazione che garantiscono, tramite l’essiccazione e il trattamento termico (o in parte altri procedimenti), la sicurezza dei rispettivi prodotti derivati per la produzione di alimenti per animali.
Se si producono alimenti per animali contenenti diversi componenti di origine animale, i requisiti dei singoli articoli si sovrappongono. Ad esempio, per la produzione di alimenti per suini con proteine animali trasformate del pollame e proteine animali trasformate derivate da insetti si applicano contemporaneamente le disposizioni di cui agli articoli 30b e 31a. Oltre alle regolamentazioni di diritto veterinario, si applicano i requisiti del diritto sugli alimenti per animali (OsAIA e OLAIA).
Art. 29
Per l’ottenimento di materiale greggio nelle aziende alimentari e per la produzione di farina di pesce negli stabilimenti di trasformazione non Ë richiesta alcuna registrazione (art. 32c cpv. 4) o autorizzazione specifica (art. 32d cpv. 1) per il ´riciclaggio canalizzatoª. A livello di alimenti per animali (stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento), vi Ë un pericolo maggiore che gli alimenti per animali contenenti farina di pesce siano contaminati da componenti non autorizzati o, al contrario, che gli alimenti per i ruminanti (svezzati) siano contaminati da farina di pesce. Pertanto, per tali stabilimenti sono prescritti un obbligo di notifica (art. 32c cpv. 2) e un’autorizzazione specifica (art. 32d cpv. 2 in combinato disposto con l’allegato 1b n. 35 e 36). Il controllo ufficiale del «riciclaggio canalizzato» è disciplinato dall’articolo 46 capoverso 2. Questa regolamentazione è in linea con il diritto dell’UE e tiene conto dei pericoli di contaminazione nei diversi livelli della filiera.
3 Agroscope, Posieux. HACCP in Futtermittelbetrieben: Leitfaden f¸r die Erstellung und Umsetzung der Konzepte. Aprile 2014.