Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 11 pagine
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Dipartimento federale dell’interno
Sintesi
L’ordinanza del 25 maggio 2011 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn; RS 916.441.22) viene adeguata a
nuove conoscenze scientifiche. La modifica intende consentire il riciclaggio di determinate proteine animali per l’alimenta-
zione di determinati animali da reddito. Per l’allentamento sono previste adeguate misure di sicurezza volte a escludere un rischio per la salute umana e animale. Inoltre, la modifica mira a mantenere l’equivalenza con il diritto UE, al fine di continuare a garantire il libero scambio con essa.
Situazione iniziale
La modifica proposta dell’OSOAn liberalizza, sulla base di nuove scoperte scientifiche, il riciclaggio di proteine animali per l’alimentazione di animali da reddito diversi dai ruminanti, tenendo conto di adeguate misure di sicurezza. La modifica allineer‡ anche la legislazione svizzera alle disposizioni modificate del diritto europeo sui sottoprodotti di origine animale1 e sulla prevenzione, il controllo e l’eradicazione di determinate encefalopatie spongiformi trasmissibili2. Nel diritto UE, i divieti e le deroghe di somministrare proteine animali agli animali da reddito non sono disciplinati negli stessi regolamenti che disciplinano il riciclaggio e l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. In Svizzera, le disposizioni di entrambi i settori di regolamentazione sono incluse nell’OSOAn con obiettivi e campi di applicazione diversi.
Contenuto del progetto
Dal 1990 per combattere l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE), in Svizzera e nell’UE sono stati emanati ampi divieti sulla somministrazione di proteine animali agli animali da reddito. Nel corso dell’eradicazione dell’epizoozia avvenuta con successo, le possibilità di riciclaggio sono state successivamente ampliate sulla base di principi scientifici con analisi dell’impatto (in particolare da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare EFSA).
Il passo successivo Ë quello di autorizzare le proteine trasformate di suini per l’alimentazione del pollame e anche le proteine trasformate del pollame per i suini. Le proteine trasformate ricavate dagli insetti potranno ora essere somministrate non solo agli animali acquatici in aziende di acquacoltura, ma anche ai suini e al pollame. Inoltre, la gelatina e il collagene provenienti da ruminanti (ad es. da «precedenti derrate alimentari») potranno essere utilizzati per l’alimentazione dei non ruminanti.
Tuttavia, i riciclaggi previsti non possono in nessun caso causare una nuova crisi di BSE. Vengono pertanto inclusi requisiti per il ´riciclaggio canalizzatoª specifico. Essi garantiscono che le rispettive specie animali di destinazione ricevano solo alimenti per animali contenenti proteine animali trasformate ´monovarietaliª autorizzate esclusivamente per loro (ad es. proteine trasformate del pollame come componenti degli alimenti per suini o per animali acquatici in aziende di acquacoltura). Le aziende alimentari, gli stabilimenti di trasformazione, di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento che ottengono, trasformano, utilizzano e immagazzinano proteine animali trasformate per l’alimentazione degli animali da reddito devono pertanto essere registrati o autorizzati per il ´riciclaggio canalizzato» dall’autorità cantonale competente o dall’autorità di controllo degli alimenti per animali. Queste registrazioni e autorizzazioni equivalenti all’UE sono, tra l’altro, un prerequisito per l’esportazione di sottoprodotti di origine animale anche in «catene di riciclaggio canalizzatoª, come gi‡ avviene da diversi anni nell’ambito delle possibilità di riciclaggio attualmente vigenti applicabili alla somministrazione di proteine animali.
La nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn, RS ...) stabilisce requisiti dettagliati per la separazione lungo le catene degli alimenti per animali al fine di evitare contaminazioni incrociate. In questo modo si creano rigorose condizioni quadro necessarie per escludere qualsiasi pericolo per la salute umana e animale.
Per l’individuazione di proteine animali provenienti da specie animali di cui è vietata la somministrazione a determinate specie viene designato un laboratorio nazionale di riferimento. Alcuni sottoprodotti di origine animale ad alto rischio devono gi‡ oggi essere marcati con trieptanoato di glicerina ai fini della rintracciabilit‡. Pertanto, Ë necessario designare un laboratorio di riferimento anche per l’individuazione di questo marcatore.
Viene quindi creata una nuova norma che consente all’USAV di concedere deroghe ai divieti di somministrazione se questi sono compatibili con le norme e i trattati internazionali.
Tra l’altro, alcuni sottoprodotti di origine animale possono essere utilizzati per la fabbricazione di concimi che non possono essere somministrati agli animali nemmeno in futuro. Gli oneri di sicurezza mirano a ridurre al minimo il rischio che tali concimi vengano ingeriti dagli animali. Anche gli escrementi di insetti possono essere utilizzati come concime se prima vengono sottoposti a un trattamento termico.
1 Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1009 del 5 giugno 2019, GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2022, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/488 del 25 marzo 2022, GU L 100 del 28.3.2022, pag. 6.
2 Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2002, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2022/2246 del 15 novembre 2022, GU L 295 del 16.11.2022, pag. 1. BK-D-BF8A3401/507