Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 11 pagine

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nell’UE e che, secondo il calendario attuale, potrebbero entrare in vigore nell’estate del 20236. Si tratta di punti finali per i concimi e gli ammendanti contenenti alcuni prodotti derivati delle categorie 2 e 3. CiÚ comporta interfacce con il ´nuovo regolamento sui fertilizzanti dell’UE7 ª, che costituisce anche una base importante per la revisione in corso dell’OCon. Ad esempio, in futuro potrebbe essere previsto un punto finale per i concimi contenenti sottoprodotti di origine animale in imballaggi fino a 1000 kg se al concime Ë stato aggiunto almeno il 10 per cento (in volume) di calce, concimi minerali, residui di fermentazione da impianti di produzione di biogas, compost o ceneri provenienti dall’incenerimento di sottoprodotti di origine animale di categoria 2 o 3. Tuttavia, nell’UE è ancora in sospeso una regolamentazione sull’uso delle ceneri K1, in particolare per il recupero del fosforo da esse. Il mandato per una valutazione del pericolo da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare EFSA non Ë ancora stato conferito.

Allegato 1b

In futuro l’allegato 1b sar‡ suddiviso in tre sezioni. Il numero 1 elenca gli stabilimenti e gli impianti che necessitano di un’autorizzazione per l’eliminazione da parte del veterinario cantonale conformemente all’articolo 11. I numeri 2 e 3 definiscono gli stabilimenti che richiedono, oltre alle registrazioni e alle autorizzazioni secondo il diritto sulle derrate alimentari e sugli alimenti per animali o l’OSOAn, una registrazione o un’autorizzazione per il «riciclaggio canalizzato» (cfr. commento agli art. 11, 32c e 32d).

Allegato 2

L’articolo 32j capoverso 1 viene aggiunto al rimando tra parentesi.

Allegato 4 n. 11 lett. e 33 parte introduttiva

Nel numero 11 lettera e vengono incluse nuove prescrizioni per l’identificazione dei concimi. In linea con il diritto UE, esse servono a ridurre il pericolo che gli animali da reddito ingeriscano tali concimi. Nel numero 3 viene aggiornato il rimando all’articolo 33a capoverso 3.

Allegato 5 n. 301 lett. a, 31b, 37, 394–397

Vengono integrati o precisati i metodi di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale.

N. 301 lett. a: il riferimento al diritto dell'UE Ë stato aggiornato.

N. 31b: in linea con la normativa europea, in futuro le uova e i prodotti a base di uova dovranno essere sottoposti a un trattamento termico (igienizzati) prima di essere somministrati.

N. 37: l’espressione tedesca «Futter für Heimtiere» è sostituita dalla nuova definizione «Heimtierfutter» secondo l’articolo 3.

N. 394: in linea con la normativa europea, per il trattamento termico di zoccoli e corna ai fini della fabbricazione di concimi Ë prescritta una temperatura di 80 ∞C (anzichÈ 70 ∞C). In questo modo si garantisce che i prodotti non rappresentino un rischio epizootico.

N. 395: in linea con la normativa europea, il ´liquameª Ë considerato ´trasformatoª dopo essere stato sottoposto a trattamento termico a 70 ∞C per almeno 60 minuti.

N. 396: in linea con la normativa europea, gli ´escrementi di insettiª utilizzati come concime devono essere sottoposti a trattamento termico. L’obiettivo è evitare la fuga di insetti vivi e possibili pericoli per la salute non ancora del tutto noti. Il trattamento termico richiede molta energia, per questo motivo Ë stata presa in considerazione la possibilit‡ di una ´via speciale per la Svizzera». Tuttavia, attualmente non esistono basi per alternative scientificamente supportate. Inoltre, l’obbligo del trattamento termico si applica a tutti i produttori di insetti dell’UE. Una via speciale per la Svizzera sarebbe quindi distorsiva per la concorrenza e incompatibile con l’equivalenza delle normative prevista dagli Accordi bilaterali. Tuttavia, l’USAV si impegna affinché vengano esaminate a livello europeo le alternative al trattamento termico sistematico (sulla base di basi scientifiche).

6 Regolamento delegato (UE) 2023/1605 della Commissione del 22 maggio 2023 che integra il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei punti finali nella catena di fabbricazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti, GU L 198 del 8.8.2023, pag. 1.

7 Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 eche abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/1519 del 5 maggio 2022, GU L 236 del 13.9.2022, pag. 5.