Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 65 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
grazione delle persone provenienti dal settore dell’asilo nel quadro dell’«Agenda Integrazione Svizzera»70. L’Agenda Integrazione Svizzera è un elenco di obiettivi concordato congiuntamente da Confederazione e Cantoni che viene attuato nel quadro dei programmi d’integrazione cantonali. A tale scopo, Confederazione e Cantoni concludono accordi di programma che tengono conto del margine discrezionale dei Cantoni nell’attuazione. In analogia all’Agenda Integrazione Svizzera, nell’ambito della custodia di bambini complementare alla famiglia Confederazione e Cantoni possono concordare una sorta di «Agenda per una migliore conciliabilità tra famiglia e lavoro», o qualcosa di analogo.
Secondo il Controllo federale delle finanze, gli accordi di programma rappresentano lo strumento ideale per a) promuovere l’efficacia dei mezzi federali, in quanto subordinano i contributi al raggiungimento di obiettivi preventivamente concordati, b) promuovere l’efficienza, in quanto creano incentivi a una fornitura di prestazioni improntata il più possibile al risparmio nei Cantoni, e c) promuovere la fornitura di prestazioni economica, in quanto mantengono basso l’onere amministrativo71. Nel rapporto dell’11 novembre 2020 in adempimento del postulato 19.3001 della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale72, anche il Consiglio federale giunge alla conclusione che lo strumento dell’accordo di programma ha dato buoni risultati nell’ottica di una maggiore efficienza nella concessione dei contributi federali. In particolare, non è stato possibile corroborare la critica di un onere amministrativo talvolta elevato, sia per la Confederazione che per i Cantoni, per l’esecuzione degli accordi di programma.
4.3.2.2 Obiettivi e attuazione
Secondo il progetto preliminare della legge, la Confederazione può concedere ai Cantoni aiuti finanziari globali in base ad accordi di programma. Per poter concludere accordi di programma con la Confederazione, anche i Cantoni necessitano di una base legale. Possono riferirsi a basi legali vigenti oppure crearne una nuova.
Confederazione e Cantoni negozieranno obiettivi congiunti per un periodo contrattuale di quattro anni. La Confederazione potrà così sostenere:
− l’istituzione di posti per la custodia complementare alla famiglia per bambini in età prescolastica e scolastica, nonché per bambini in situazione di handicap in età prescolastica, al fine di colmare le lacune nell’offerta;
70 Cfr. Segreteria di Stato della migrazione SEM, «Agenda Integrazione Svizzera (AIS)», https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/integration-einbuergerung/integrationsfoerderung/kantonale-programme/integrationsagenda.html.
71 Controllo federale delle finanze CDF, Programmvereinbarungen – Risiken und Herausforderungen. Synthesebericht, Berna: CDF, 2014, disponibile (in tedesco con sintesi in italiano) all’indirizzo https://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/andere_berichte/Andere%20Berichte%20(48)/12507_BE_Pr%C3%BCfung%20von%20Programmvereinbarungen_versio n%20d%C3%A9finitive.pdf.
72 Consiglio federale, Vereinfachung des Vollzugs der Programmvereinbarungen zwischen Bund und Kantonen. Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 19.3001, Finanzkommission Nationalrat, 18. Januar 2019, 2020, disponibile (in tedesco e in francese) all’indirizzo https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2019/20193001/Bericht%20BR%20D.pdf.