Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 65 pagine
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affidati a un servizio di custodia istituzionale all’estero, il diritto al contributo federale sussisterà soltanto se previsto da convenzioni internazionali.
Il contributo federale sarà concesso ai genitori a prescindere dalla loro situazione finanziaria. Continuerà a incombere ai Cantoni o ai Comuni prevedere eventualmente tariffe in funzione del reddito. Il contributo federale non sostituirà eventuali sussidi dei Cantoni e dei Comuni, nonché, a seconda del Cantone, i contributi dei datori di lavoro prescritti per legge; si aggiungerà invece a questi eventuali sussidi e dovrà andare integralmente a beneficio dei genitori, in modo da ridurre i costi di custodia a loro carico.
Il contributo federale consterà di un contributo di base e di un contributo supplementare. Il contributo di base corrisponderà al 10 per cento dei costi medi per un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia. Tali costi possono variare in particolare a seconda della forma di custodia istituzionale: quelli per la custodia di un bambino in una struttura di custodia collettiva diurna sono generalmente più elevati di quelli di una struttura di custodia parascolastica. A seconda delle circostanze, inoltre, ai genitori di bambini in situazione di handicap vengono fatturati costi di custodia, in quanto l’onere per la custodia è maggiore (cfr. n. 3.1.3). La Confederazione rileverà regolarmente i costi medi per un posto di custodia per le varie forme di custodia istituzionale. Il Consiglio federale emanerà le prescrizioni necessarie a tal fine nella pertinente ordinanza.
A seconda del Cantone di domicilio del bambino, i genitori riceveranno, oltre al contributo di base, anche un contributo supplementare. È il caso dei genitori il cui figlio vive in un Cantone che contribuisce in misura relativamente maggiore alla riduzione dei costi di custodia a carico dei genitori rispetto agli altri Cantoni. Il contributo supplementare, pari al 5 o al 10 per cento, vuol essere un incentivo per i Cantoni ad aumentare i propri sussidi nell’ambito della custodia di bambini complementare alla famiglia. Inoltre, con esso s’intende evitare che i Cantoni riducano i propri sussidi dell’importo corrispondente alla partecipazione della Confederazione. L’ammontare del contributo supplementare dipenderà dall’importo medio annuo dei sussidi versati in un Cantone per ogni bambino di età inferiore ai 16 anni. Sono computabili i sussidi del Cantone e dei Comuni, inclusi i contributi del datore di lavoro prescritti per legge, che permettono di ridurre i costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori. Nella pertinente ordinanza, il Consiglio federale fisserà l’importo annuo medio necessario per avere diritto al contributo supplementare del 5 o del 10 per cento. Per fissare l’ammontare di quest’ultimo, la Confederazione procederà periodicamente a una classificazione dei Cantoni (cfr. n. 4.4.1).
A seconda del Cantone di domicilio del bambino, i genitori riceveranno quindi i contributi federali seguenti:
− 10 per cento dei costi medi di custodia (contributo di base);
− 15 per cento dei costi medi di custodia (contributo di base del 10 % più un contributo supplementare del 5 %);
− 20 per cento dei costi medi di custodia (contributo di base del 10 % più un contributo supplementare del 10 %).