Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 65 pagine

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4.3 La normativa proposta

Il progetto preliminare della legge prevede misure in tutti i settori della custodia di bambini complementare alla famiglia per i quali è stata individuata una certa necessità d’agire, in modo da ridurre i costi di custodia a carico dei genitori, colmare le lacune nell’offerta di custodia complementare alla famiglia, adeguarla maggiormente ai bisogni dei genitori e migliorarne la qualità. Inoltre, si intende sostenere i Cantoni nello sviluppo della loro politica di sostegno alla prima infanzia.

Nel quadro del programma d’incentivazione in corso, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) concede gli aiuti finanziari agli aventi diritto di regola mediante decisione formale, conformemente all’articolo 16 della legge del 5 ottobre 199064 sui sussidi (LSu). Quale misura per ridurre i costi di custodia a carico dei genitori, il progetto preliminare prevede la concessione di contributi federali a tali costi. I Cantoni saranno responsabili di garantire il rispetto delle condizioni di diritto e il versamento dei contributi ai genitori. Per colmare tutte le altre lacune individuate, la Confederazione potrà concedere ai Cantoni aiuti finanziari globali in base ad accordi di programma. Questo strumento di promozione della Confederazione tiene conto del fatto che, in base alla ripartizione delle competenze vigente, la responsabilità per la custodia di bambini complementare alla famiglia e la politica di sostegno alla prima infanzia spetta in primo luogo ai Cantoni (cfr. n. 2.1), cui incombe dunque principalmente rimediare ai problemi esistenti. Uno dei vantaggi degli accordi di programma è che, prevedendo contributi globali o forfettari, lasciano ai Cantoni un maggior margine discrezionale per un periodo di diversi anni. Al contempo, la definizione di obiettivi congiunti consente di contrastare l’eterogeneità a livello cantonale.

4.3.1 Contributo federale ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori

I costi che i genitori devono assumere per la custodia di bambini complementare alla famiglia sono in media nettamente più alti in Svizzera che nei Paesi limitrofi (cfr.

n. 3.1.1). In futuro, dunque, la Confederazione dovrà partecipare a questi costi. Secondo il progetto preliminare, per ogni bambino, dalla nascita fino alla conclusione del periodo dell’obbligo scolastico, sussisterà il diritto a un contributo federale, se il bambino è affidato a un servizio di custodia istituzionale. Per custodia istituzionale si intende la custodia regolare di bambini in età prescolastica e scolastica in strutture private o pubbliche (p. es. strutture di custodia collettiva diurna, strutture diurne, scuole a orario continuato) o in famiglie diurne organizzate in associazioni di famiglie diurne. Gli aventi diritto al contributo federale saranno di regola i genitori o le persone che detengono l’autorità parentale e assumono i costi di custodia. Il contributo federale sarà calcolato in base al ricorso effettivo alla custodia di bambini complementare alla famiglia Il diritto al contributo federale sussisterà quindi soltanto per la durata del ricorso alla custodia istituzionale effettiva e fatturata ai genitori. Nella pratica, questa sarà di regola calcolata per giorno o mezza giornata e fatturata ai genitori su base mensile. Per ciascun figlio sarà versato soltanto un contributo federale. Per i bambini

64 RS 616.1