Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 65 pagine

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5.1 Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e ai Cantoni nella loro politica di sostegno alla prima infanzia (LSCus)

Minoranza (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena) sul campo d’applicazione

Con questa proposta s’intende limitare il campo d’applicazione della legge alla conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione. Il rimando alla politica di sostegno alla prima infanzia va dunque stralciato nel titolo, nel articolo 1 (scopo) nonché negli articoli 2 (campo d’applicazione), 3 (definizioni) e 13–17. La politica di sostegno alla prima infanzia deve rimanere di competenza esclusiva dei Cantoni. La minoranza sottolinea che il principale obiettivo dell’iniziativa parlamentare è quello di aiutare finanziariamente i genitori. A suo parere, inoltre, non è necessario un contributo federale alla politica di sostegno alla prima infanzia, dato che sia i Cantoni che i Comuni hanno già predisposto molti programmi e una varietà di offerte.

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Questo articolo descrive lo scopo della legge.

Cpv. 1

Gli obiettivi che la Confederazione si prefigge sono il miglioramento della conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione e il miglioramento delle pari opportunità per i bambini in età prescolastica. Il primo obiettivo corrisponde a quello della vigente legge federale del 4 ottobre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust). Il secondo è un obiettivo supplementare integrato nell’iniziativa parlamentare 21.403, la quale chiede il miglioramento dell’educazione della prima infanzia in modo da aumentare le opportunità di sviluppo dei bambini.

Cpv. 2

Per raggiungere gli obiettivi di cui al capoverso 1, la Confederazione concede contributi finanziari per ridurre i costi a carico dei genitori, colmare le lacune nell’offerta di custodia e adeguare maggiormente quest’ultima ai bisogni dei genitori. Inoltre, intende migliorare la qualità dell’offerta di custodia di bambini complementare alla famiglia e aiutare i Cantoni a sviluppare la politica di sostegno alla prima infanzia sul loro territorio.

Gli aiuti finanziari previsti nella nuova legge sono aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu)73. Di conseguenza

73 RS 616.1