Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 65 pagine

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da parte della Confederazione, specialmente nel caso dei Cantoni che non hanno sottoscritto il Concordato. Come la maggioranza della Commissione, anche la minoranza chiede che la legge si applichi soltanto ai bambini affidati a un servizio di custodia istituzionale.

Art. 3 Definizioni

Lett. a

Nella presente legge la custodia di bambini complementare alla famiglia viene definita come la custodia regolare di bambini in età prescolastica e scolastica da parte di terzi, tale da permettere ai genitori di svolgere un’attività lucrativa o una formazione.

Lett. b

La definizione di custodia istituzionale ricalca quella dell’Ufficio federale di statistica (UST; cfr. Custodia dei bambini complementare alla famiglia e alla scuola | Ufficio federale di statistica (admin.ch)). La custodia istituzionale comprende dunque le strutture private o pubbliche, vale a dire gli asili nido per i bambini in età prescolastica e le strutture diurne o le scuole a orario continuato per i bambini in età scolastica. Vi rientrano anche le famiglie diurne, purché siano organizzate in associazioni di famiglie diurne. Sono così esclusi tate, ragazze e ragazzi alla pari nonché nonni, vicini o conoscenti che accudiscono i bambini. La definizione non comprende nemmeno i gruppi di gioco, poiché questi pongono l’accento non sulla conciliabilità bensì sulla socializzazione dei bambini.

La custodia istituzionale implica il rispetto di determinati standard e prescrizioni, in particolare per quanto concerne la qualità, il che non è richiesto per la custodia non istituzionale, che è una questione privata. inoltre, le tariffe sono fissate dall’istituzione in questione, da un’associazione o dal Comune interessato, e sono dunque chiare.

Lett. c

Occorre fare una distinzione tra la politica di sostegno alla prima infanzia in senso stretto e in senso lato. La politica di sostegno alla prima infanzia in senso stretto si orienta in funzione dei bisogni dei bambini non ancora nati (nascituri) e dei bambini in età prescolastica (neonati e bambini piccoli). La politica di sostegno alla prima infanzia in senso lato mira a integrare i bisogni dei bambini non ancora nati (nascituri) e dei bambini in età prescolastica (neonati e bambini piccoli fino all’inizio della scuola dell’infanzia o di quella elementare) e dei loro educatori nei contesti politici che li riguardano e creare così le condizioni quadro necessarie a sostenere i processi di apprendimento e di sviluppo dei bambini in età prescolastica e permettere loro di crescere in sicurezza e in salute. Il rapporto del Consiglio federale del 3 febbraio 2021 sulla politica della prima infanzia presenta tra l’altro un catalogo (non esaustivo) delle prestazioni esistenti in questo ambito politico. Vi rientrano sia il sostegno alla prima infanzia in generale e le prestazioni di consulenza e aiuto per affrontare le sfide nella vita quotidiana e nelle situazioni di difficoltà che gli aiuti complementari all’educazione. La politica di sostegno alla prima infanzia riguarda dunque tutti i bambini in età prescolastica, compresi quelli con esigenze particolari o disabilità, a prescindere