Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 65 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo
dalla loro situazione familiare o sociale. Essa comprende tutte le misure tese a promuovere l’inclusione dei bambini con esigenze particolari nelle strutture e nei servizi regolari.
Minoranza (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena) sull’articolo 3 lettere a e b
Come per il campo d’applicazione, le definizioni vanno limitate alla custodia complementare alla famiglia di bambini in età prescolastica. Tutti i rimandi ai bambini in età scolastica e ai servizi destinati loro vanno dunque stralciati (cfr. parere della minoranza sull’art. 2 cpv. a).
Sezione 2: Contributo federale ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori
Art. 4 Principi
Cpv. 1
Questo capoverso rimanda all’obiettivo della partecipazione finanziaria. Il contributo federale è teso a sgravare i genitori e a ridurre i costi a loro carico per la custodia di bambini complementare alla famiglia. In linea con l’articolo sullo scopo (art. 1), i genitori vi avranno però diritto soltanto se affidano i figli a un servizio di custodia istituzionale per svolgere un’attività lucrativa o una formazione,
e questo a prescindere dalla loro situazione finanziaria. Spetterà ai Cantoni o ai Comuni prevedere eventualmente tariffe differenziate in funzione del reddito o delle condizioni sociali delle famiglie.
Cpv. 2
Questo capoverso sancisce il diritto al contributo federale per ogni figlio affidato a un servizio di custodia istituzionale. Nel bilancio ordinario della Confederazione vanno dunque stanziati i mezzi necessari per questa nuova partecipazione federale. A differenza di quanto previsto per gli aiuti finanziari di cui alla sezione 3, qualora i mezzi stanziati risultassero insufficienti andrà stanziato un credito supplementare. Non sarà possibile prevedere un ordine di priorità.
Per avere diritto al contributo federale si dovrà affidare il figlio a un servizio di custodia istituzionale, ad esempio a un asilo nido, una struttura diurna o una famiglia diurna organizzata in un’associazione di famiglie diurne, a prescindere dal fatto che si tratti di una struttura pubblica o privata. Per contro, non sussisterà alcun diritto al contributo federale per i bambini accuditi a pagamento da una tata, da una ragazza o un ragazzo alla pari, dai nonni, da vicini oppure da conoscenti.
Per ogni figlio il diritto sussiste dalla nascita alla fine del periodo dell’obbligo scolastico. Nella prassi, gli asili nido accolgono i bambini solo a partire dai 3 o 4 mesi e nella maggior parte dei casi i genitori ve li lasciano soltanto dopo il congedo di maternità e un eventuale congedo non pagato. In determinate situazioni, però, un bambino può essere affidato a un asilo nido o a una famiglia diurna già all’età di due mesi. Anche in questo caso sono i genitori a farsi carico dei costi per la custodia di bambini