Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 65 pagine
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Il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE e dell’AELS è disciplinato dai regolamenti (CE) n. 883/200475 e 987/200976. Le prestazioni familiari rientrano nel campo d’applicazione materiale di questi regolamenti. Per prestazioni familiari ai sensi dell’articolo 1 lettera z del regolamento (CE)
n. 883/2004 si intendono tutte le prestazioni in natura e in denaro destinate a compensare gli oneri familiari. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE)77, la compensazione degli oneri familiari può avvenire anche tramite un contributo statale al budget familiare tale da ridurre i costi per il mantenimento dei figli. Le prestazioni previste nel progetto preliminare (contributo di base e contributo supplementare) sono concepite come contributo statale alla riduzione dei costi di mantenimento dei figli. Vanno quindi considerate come prestazioni destinate a compensare gli oneri familiari ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 e coordinate conformemente all’articolo 68 del medesimo regolamento. Le prestazioni dovranno dunque essere concesse anche ai cittadini degli Stati membri dell’UE o dell’AELS i cui figli sono affidati a un servizio di custodia istituzionale situato in un Paese dell’UE o dell’AELS.
Per contro, le prestazioni previste dalla legge non dovranno essere versate né ai cittadini di Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale né ai cittadini di Stati terzi che affidano i figli a un servizio di custodia istituzionale all’estero.
Art. 7 Contributo federale
Il contributo federale sarà accordato a tempo indeterminato. Pur essendo secondario rispetto ai costi di custodia complessivi, esso potrà contribuire a ridurre i costi a carico dei genitori in misura non trascurabile. Sarà versato fintantoché le condizioni di diritto saranno adempiute.
Cpv. 1
La Confederazione parteciperà ai costi dei genitori per la custodia di bambini complementare alla famiglia mediante un contributo di base e un contributo supplementare.
Cpv. 2
Il contributo federale sarà calcolato in base ai costi medi per un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia in Svizzera. Poiché, tuttavia, a seconda della regione, cambiano i livelli salariali, gli affitti, ma anche i criteri qualitativi, tali costi
75Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella
RS (RS 0.831.109.268.1).
76 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 883/2004 (con allegati), GU L 284 del 30.10.2009; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.11).
77 CGUE, sentenza C-802/18.