Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 65 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo
Minoranza (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena) sull’articolo 4 capoverso 2
Con questa proposta s’intende limitare il campo d’applicazione della legge alla custodia complementare alla famiglia dei bambini in età prescolastica. Il contributo federale sarebbe versato soltanto per i bambini che non hanno ancora iniziato la scuola dell’obbligo. I genitori di bambini in età di obbligo scolastico che usufruiscono della custodia parascolastica non vi avrebbero dunque diritto (cfr. minoranza all’art. 2 lett. a): frequentando la scuola, infatti, tali bambini necessitano della custodia soltanto al di fuori delle ore di insegnamento; i costi a carico dei genitori sono inoltre inferiori a quelli nel settore prescolastico.
Art. 5 Aventi diritto
Cpv. 1
La presente legge stabilisce il diritto a un contributo federale ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori. Gli aventi diritto saranno di regola i genitori, che assumono tali costi. Se i genitori vivono separati, i costi sono assunti in linea di massima dalla persona che detiene l’autorità parentale, cui spetterà quindi il contributo federale. Esso potrà eventualmente essere versato a un’altra persona, se questa assume effettivamente i costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia.
Cpv. 2
Questo capoverso sancisce il divieto di cumulo. Il Consiglio federale disciplinerà il concorso di diritti a livello di ordinanza, stabilendo a chi andrà versata la nuova prestazione qualora i genitori detengano l’autorità parentale congiunta (a prescindere dal fatto che siano sposati, vivano nella stessa economia domestica, oppure siano separati o divorziati). In linea di principio, il contributo spetterà alla persona che assume i costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia.
Art. 6 Figli residenti all’estero
Il contributo federale previsto dalla presente legge (contributo di base e contributo supplementare) per ridurre i costi dei genitori per la custodia di bambini complementare alla famiglia si basa sulla situazione in Svizzera e, in linea di principio, sarà destinato esclusivamente ai genitori che affidano i figli a strutture di custodia istituzionale situate sul territorio svizzero. Di conseguenza il progetto preliminare prevede, analogamente a quanto disposto nell’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 31 ottobre 200774 sugli assegni familiari (OAFami), la più ampia limitazione possibile compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera – del diritto alle prestazioni per quanto riguarda i bambini la cui custodia avviene al di fuori del territorio svizzero. Il diritto alle prestazioni potrà dunque essere fatto valere per la custodia istituzionale di bambini all’estero soltanto se la Svizzera è tenuta a garantirlo in virtù di accordi internazionali.
74 RS 836.21