Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 65 pagine

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abbiano diritto al contributo federale nella stessa misura, indipendentemente dal loro luogo di domicilio.

Secondo questa proposta, gli articoli 8 e 9 vanno stralciati.

Minoranza (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena) sugli articoli 7, 8 e 9

Secondo questa proposta, il contributo federale deve coprire il 10 per cento dei costi fatturati ai genitori in una determinata struttura. Questa variante sgraverebbe i genitori sulla base della tariffa che pagano effettivamente, previa deduzione di altri sussidi (comunali, cantonali o di terzi). I genitori con fatture più elevate per la custodia complementare alla famiglia riceverebbero quindi un contributo federale più consistente, mentre quelli che beneficiano già di sussidi cantonali o comunali riceverebbero un contributo federale inferiore. Dal punto di vista della minoranza, questo sistema, che si basa sui costi effettivi e non sulle tariffe degli asili nido, risponderebbe meglio alla necessità di un trattamento comparativamente equo di tutti i genitori e sarebbe conforme ai criteri di una legislazione snella.

Secondo questa proposta, gli articoli 8 e 9 vanno stralciati.

Art. 10 Sovraindennizzo

Cpv. 1

L’obiettivo del contributo federale è di sgravare finanziariamente i genitori che ricorrono a un servizio di custodia istituzionale. Tuttavia, i genitori i cui costi di custodia saranno inferiori al contributo federale cui hanno diritto non dovranno trarre un vantaggio finanziario.

Cpv. 2

Vi è sovraindennizzo, se il contributo federale spettante ai genitori per la durata della custodia supera i costi fatturati loro per la medesima.

Cpv. 3

L’ammontare del sovraindennizzo corrisponde alla differenza tra l’importo del contributo federale e l’importo fatturato ai genitori per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Il contributo federale andrà ridotto di questo importo differenziale e potrà esserlo fino a 0 franchi.

Art. 11 Concessione del contributo federale agli aventi diritto

Cpv. 1

I costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori sono fatturati mensilmente. È pertanto opportuno che questi ultimi ricevano il contributo federale su base mensile. Un pagamento più sporadico (p. es. ogni anno o sei mesi) non sgraverebbe efficacemente le famiglie, alcune delle quali dispongono di