Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 65 pagine

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Svitto pagherà 145 franchi per ogni bambino, mentre quello di Basilea Città 3515 franchi.

Cpv. 6

La classificazione dei Cantoni sarà compito dell’autorità esecutiva, l’UFAS, che dovrà eseguirla periodicamente, ogni quattro anni, sulla base dei dati forniti dai Cantoni. Se tra due periodi di verifica i sussidi saranno aumentati in misura significativa in un Cantone, quest’ultimo potrà chiedere all’UFAS di essere classificato a un livello superiore, previa presentazione dei giustificativi necessari.

Cpv. 7

Per la fissazione del contributo supplementare ci si dovrà basare sull’importo medio annuo dei sussidi versati per ogni bambino nel Cantone in cui questi vive e non nel Cantone in cui usufruisce della custodia.

Cpv. 8

Fatti salvi i pertinenti trattati internazionali e in particolare quelli con l’UE e l’AELS sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, questo capoverso conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire le condizioni per il diritto al contributo supplementare per i bambini affidati a un servizio di custodia istituzionale all’estero.

L’articolo 6 limita il diritto al contributo federale, che potrà essere chiesto soltanto se la Svizzera si è impegnata a concederlo nell’ambito di un trattato internazionale. Attualmente questo vale soltanto per gli Stati dell’UE e dell’AELS. Il Consiglio federale dovrà quindi disciplinare in particolare la situazione dei figli di frontalieri la cui custodia ha luogo nello Stato di residenza della famiglia. Data la mancanza di informazioni rilevanti e verificate, per la determinazione dell’ammontare del contributo supplementare non sarà possibile basarsi su un importo medio annuo dei sussidi per bambino versati da Stati esteri. Va pertanto vagliata la possibilità di classificare questi Stati in modo forfettario in uno dei livelli o di determinare un valore medio delle aliquote.

Minoranza (Piller Carrard, Fivaz Fabien, Prezioso, Python, Schneider Meret) sugli articoli 7, 8 e 9

Secondo questa proposta, ai genitori va versato un contributo di base unico pari al 20 per cento dei costi medi per un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia in Svizzera. Contrariamente alla soluzione approvata dalla maggioranza della Commissione, non va fatta alcuna distinzione in base al Cantone di domicilio della famiglia.

La Confederazione dovrà determinare periodicamente i costi medi per posto di custodia a livello nazionale. Attualmente un posto di custodia in un asilo nido costa in media circa 110 franchi al giorno. Il Consiglio federale dovrà fissare questi costi nella pertinente ordinanza. L’ammontare del contributo federale andrà calcolato in base al tempo di custodia fatturato ai genitori.

Per eliminare almeno in parte le attuali disuguaglianze tra i Cantoni, la minoranza chiede che tutti i genitori che affideranno i figli a un servizio di custodia istituzionale