Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 65 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 44Fedlex · Rapporto esplicativo

Secondo l’articolo 2, la legge si applica ai bambini dalla nascita alla fine del periodo dell’obbligo scolastico. Per motivi di semplicità e uniformità, in questa disposizione si è fissato un limite di età per i bambini da considerare. In questo modo si eviterà di doversi basare su dati suscettibili di variare da un Cantone all’altro per quanto concerne la fine dell’obbligo scolastico.

L’UST dispone dei dati necessari relativi ai bambini; i Cantoni saranno tenuti a fornire all’UFAS le informazioni sull’ammontare dei sussidi versati sul loro territorio.

Cpv. 3

Potranno essere considerati i sussidi dei Cantoni e dei Comuni nonché quelli legali a carico dei datori di lavoro. Potranno essere computati quali sussidi soltanto i contributi alla custodia di bambini complementare alla famiglia, analogamente a quanto previsto per gli aiuti finanziari di cui all’articolo 3 lettera a LACust. Dovrà dunque trattarsi di sussidi tesi a ridurre durevolmente i costi a carico dei genitori: per esempio contributi a strutture di custodie per la riduzione di tali costi, la partecipazione alle spese per il personale (salari, spese di formazione), sussidi versati direttamente ai genitori, messa a disposizione gratuita di locali ecc. Per contro, non saranno considerati i contributi per l’istituzione di posti, provvedimenti d’integrazione, miglioramenti qualitativi ecc., poiché questi non permettono di ridurre durevolmente i costi a carico dei genitori.

Cpv. 4

A differenza del contributo di base, quello supplementare sarà variabile. A seconda del Cantone ammonterà al 5 o al 10 per cento dei costi per un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia. Il contributo supplementare andrà ad aggiungersi a quello di base.

Presumendo costi medi pari a 110 franchi al giorno per un posto di custodia in un asilo nido (cfr. commento all’art. 7), il contributo supplementare ammonterebbe a 5.50 franchi al giorno (in caso di applicazione dell’aliquota del 5 %) o a 11 franchi al giorno (in caso di applicazione dell’aliquota del 10 %).

A seconda del Cantone in cui vivono, i genitori avranno dunque diritto a un contributo federale pari al 10 per cento dei costi per un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia (contributo di base senza contributo supplementare), al 15 per cento (10 % di contributo di base + 5 % di contributo supplementare) o al 20 per cento (10 % di contributo di base + 10 % di contributo supplementare).

Cpv. 5

Spetterà al Consiglio federale fissare mediante ordinanza l’importo medio annuo che conferirà il diritto al contributo supplementare del 5 o del 10 per cento.

Nei Cantoni in cui l’importo medio dei sussidi per bambino di età compresa tra 0 e 15 anni è inferiore al valore soglia stabilito dal Consiglio federale, i genitori non avranno diritto al contributo supplementare, ma riceveranno unicamente quello di base.

Dai dati forniti nelle domande di aiuti finanziari per l’aumento dei sussidi cantonali e comunali presentate all’UFAS dai Cantoni (sezione 2a LACust) risulta che questo importo varia notevolmente da un Cantone all’altro. Per esempio, nel 2023 il Cantone di