Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 65 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 43Fedlex · Rapporto esplicativo

delle prestazioni complementari. Mancano inoltre i dati per giustificare una differenziazione in base al costo della vita nelle regioni;

− un contributo federale differenziato a seconda delle regioni avrebbe un effetto

modesto, dato che rappresenterebbe una frazione del 10 per cento dei costi medi per la custodia in Svizzera;

− l’onere amministrativo supplementare associato al calcolo di contributi differen-

ziati a livello regionale e alla necessità di garantire un’accettazione da parte dei Cantoni e di terzi sarebbe troppo elevato;

− la domanda di servizi di custodia dei bambini complementari alla famiglia è ten-

denzialmente più elevata nelle regioni rurali e per questo non è opportuno versare contributi inferiori in queste regioni.

Art. 8 Contributo di base

Il contributo di base coprirà il 10 per cento dei costi per un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia e sarà versato a tutti i genitori che affidano i figli a un servizio di custodia istituzionale, indipendentemente dal Cantone di domicilio. La percentuale prevista si basa sui costi per un posto di custodia complementare alla famiglia secondo l’articolo 7 capoverso 2. Se un posto in un asilo nido costa in media circa 110 franchi al giorno, il contributo di base ammonterà a 11 franchi per ogni giorno di custodia.

Art. 9 Contributo supplementare

Cpv. 1

Un contributo supplementare sarà versato soltanto ai genitori che abitano in un Cantone in cui il Cantone, i Comuni o i datori di lavoro partecipano in una certa misura ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Il contributo è teso a incentivare i Cantoni a investire maggiormente in questo ambito al fine di ridurre i costi a carico dei genitori. Tale incentivo dovrebbe inoltre evitare che i Cantoni riducano i propri sussidi nella stessa misura della nuova partecipazione della Confederazione. La custodia di bambini complementare alla famiglia è in primo luogo di competenza dei Cantoni, ragion per cui non spetta alla Confederazione compensare qualcosa che è di loro pertinenza.

Cpv. 2

Sia l’ammontare che il tipo dei sussidi variano notevolmente da Cantone a Cantone. Per il calcolo del contributo supplementare, la Commissione voleva pertanto scegliere un criterio oggettivo e facilmente applicabile per tutti i Cantoni.

A tal fine sarà quindi determinante l’importo medio annuo dei sussidi versati in un Cantone per la custodia complementare alla famiglia per ogni bambino di età compresa tra 0 e 15 anni (bambini di età inferiore ai 16 anni). L’importo complessivo dei sussidi computabili secondo questo capoverso verrà diviso per il numero dei bambini in questa fascia d’età sul territorio cantonale.