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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine

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Ordinanza concernente il controllo e la macellazione delle carni «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 40b Dati

Il sistema d’informazione contiene i seguenti dati:

a. il numero d’identificazione dei bovini:

1. che adempiono le condizioni per un prelievo di campioni,

2. dai quali è stato prelevato un campione;

b. i numeri BDTA delle aziende detentrici di bovini:

1. che adempiono le condizioni per una sorveglianza,

2. dai quali è stato prelevato un campione;

c. le epizoozie in relazione alle quali i campioni:

1. devono essere esaminati,

2. sono stati esaminati;

d. i numeri BDTA dei macelli:

1. nei quali devono essere prelevati i campioni,

2. nei quali sono stati prelevati i campioni;

e. la data del prelievo e lo stato del campione;

f. i laboratori:

1. ai quali vanno inviati i campioni per essere esaminati,

2. ai quali sono stati inviati i campioni;

g. i dati di accesso della persona che avvia il confronto dei dati conformemente all’articolo 40a capoverso 2.

Art. 40c Inserimento e salvataggio automatico dei dati e accesso ai dati

1L’USAV inserisce nel sistema d’informazione i dati di cui all’articolo 40b lettere a numero 1, b numero 1, c numero 1, d numero 1 e f numero 1.

2All’arrivo dei bovini al macello, il veterinario ufficiale è responsabile dell’inserimento nel sistema d’informazione del numero d’identificazione, del numero BDTA dell’azienda detentrice di animali di provenienza e del numero BDTA del macello.

3In caso di corrispondenza secondo l’articolo 40a capoverso 2, il sistema d’informazione salva automaticamente i dati di cui all’articolo 40b lettere a numero 2, b numero 2, c numero 2, e, f numero 2 e g.

4Per l’accesso al sistema d’informazione le autorità veterinarie cantonali notificano all’USAV i veterinari ufficiali che desiderano utilizzare il sistema d’informazione. L’USAV registra nel sistema i nominativi di queste persone e conferisce loro i necessari diritti di accesso.

Art. 40d Protezione, conservazione e archiviazione dei dati

1L’USAV è responsabile del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati, di sicurezza dei dati e di sicurezza informatica.

2Si applicano i seguenti termini di conservazione: