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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine
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Ordinanza concernente il controllo e la macellazione delle carni «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 40b Dati
Il sistema d’informazione contiene i seguenti dati:
a. il numero d’identificazione dei bovini:
1. che adempiono le condizioni per un prelievo di campioni,
2. dai quali è stato prelevato un campione;
b. i numeri BDTA delle aziende detentrici di bovini:
1. che adempiono le condizioni per una sorveglianza,
2. dai quali è stato prelevato un campione;
c. le epizoozie in relazione alle quali i campioni:
1. devono essere esaminati,
2. sono stati esaminati;
d. i numeri BDTA dei macelli:
1. nei quali devono essere prelevati i campioni,
2. nei quali sono stati prelevati i campioni;
e. la data del prelievo e lo stato del campione;
f. i laboratori:
1. ai quali vanno inviati i campioni per essere esaminati,
2. ai quali sono stati inviati i campioni;
g. i dati di accesso della persona che avvia il confronto dei dati conformemente all’articolo 40a capoverso 2.
Art. 40c Inserimento e salvataggio automatico dei dati e accesso ai dati
1L’USAV inserisce nel sistema d’informazione i dati di cui all’articolo 40b lettere a numero 1, b numero 1, c numero 1, d numero 1 e f numero 1.
2All’arrivo dei bovini al macello, il veterinario ufficiale è responsabile dell’inserimento nel sistema d’informazione del numero d’identificazione, del numero BDTA dell’azienda detentrice di animali di provenienza e del numero BDTA del macello.
3In caso di corrispondenza secondo l’articolo 40a capoverso 2, il sistema d’informazione salva automaticamente i dati di cui all’articolo 40b lettere a numero 2, b numero 2, c numero 2, e, f numero 2 e g.
4Per l’accesso al sistema d’informazione le autorità veterinarie cantonali notificano all’USAV i veterinari ufficiali che desiderano utilizzare il sistema d’informazione. L’USAV registra nel sistema i nominativi di queste persone e conferisce loro i necessari diritti di accesso.
Art. 40d Protezione, conservazione e archiviazione dei dati
1L’USAV è responsabile del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati, di sicurezza dei dati e di sicurezza informatica.
2Si applicano i seguenti termini di conservazione: