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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine

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Ordinanza concernente il controllo e la macellazione delle carni «%ASFF_YYYY_ID»

3Dopo il controllo gli animali vanno portati al macello senza entrare in contatto con animali non controllati né durante il trasporto né al macello. La macellazione deve avvenire entro tre giorni. Nel macello, prima della macellazione, gli organi di esecuzione procedono unicamente alla verifica dell’identità degli animali e a un controllo globale.

Art. 29, rubrica, nonché cpv. 1 e 2

Oggetto del controllo delle carni

1Il bestiame da macello, la selvaggina da allevamento e i ratiti devono essere sottoposti al controllo delle carni a breve intervallo dalla macellazione e prima della successiva lavorazione.

2Il controllo delle carni dei volatili da cortile e dei conigli domestici può avvenire a breve intervallo dalla macellazione per campionatura su animali di ciascun effettivo.

Art. 30, rubrica, nonché cpv. 1 lett. d ed e

Controllo delle carni

1Durante il controllo delle carni devono essere esaminate le carcasse e le parti per le quali è prescritto il controllo, al fine di accertare:

d. parassiti;

e. Abrogata

Art. 30a Controllo esteso delle carni

1Se il controllo delle carni rileva indizi di un possibile rischio per la salute dell’uomo o dell’animale o di un pregiudizio al benessere dell’animale mentre era ancora in vita, viene effettuato un controllo esteso delle carni della carcassa e delle parti.

2Il DFI disciplina l’esecuzione del controllo esteso delle carni.

Titolo dopo l’art. 40

Sezione 4: Sistema d’informazione per il campionamento dei bovini nei macelli

Art. 40a In generale

1L’USAV provvede alla gestione di un sistema d’informazione specificamente destinato all’identificazione dei bovini dai quali deve essere prelevato un campione secondo l’articolo 31 capoverso 1 lettera e.

2È prelevato un campione dai bovini per i quali il sistema d’informazione rileva una corrispondenza tra il numero d’identificazione e il numero BDTA della loro azienda detentrice di animali di provenienza e i dati di cui all’articolo 40b lettera a numero 1 e lettera b numero 1.