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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine

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Ordinanza concernente il controllo e la macellazione delle carni «%ASFF_YYYY_ID»

a. per i dati di cui all’articolo 40b lettere a numero 1, b numero 1, c numero 1, d numero 1 e f numero 1: per la durata del programma di sorveglianza;

b. per gli altri dati: da un minimo di 10 a un massimo di 30 anni.

3L’archiviazione dei dati è retta dalle disposizioni della legge del 26 giugno 19989 sull’archiviazione.

Art. 44 Controlli da parte del personale dell’azienda

L’autorità cantonale competente può consentire ai macelli per volatili da cortile e conigli domestici di far svolgere al proprio personale parte dei compiti degli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni ai sensi dell’articolo 54, a condizione che:

a. l’azienda abbia applicato con successo per almeno 12 mesi una corretta prassi igienica e procedure conformi al sistema HACCP;

b. l’azienda sia titolare di una certificazione riconosciuta;

c. l’azienda garantisca il rispetto delle prescrizioni della legislazione sulle derrate alimentari;

d. le responsabilità in materia di produzione e di controllo siano separate;

e. il personale dell’azienda interessato abbia assolto con successo la formazione di assistente specializzato ufficiale addetto al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni o sia istruito e aggiornato regolarmente, per i compiti specifici che svolge, dal veterinario ufficiale competente; e

f. svolga i compiti sotto la sorveglianza del veterinario ufficiale o dell’assistente specializzato ufficiale addetto al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni.

2Abrogato

Art. 45 rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 1

1L’autorità cantonale competente può autorizzare il personale del macello o dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina a effettuare prelievi e analisi ufficiali sugli animali.

Art. 52 cpv. 3 lett. a

3Il Cantone può inoltre:

a. impiegare assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni che lavorano sotto la sorveglianza o la responsabilità dei veterinari ufficiali;

9 RS 152.1