Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di
veterinaria USAV
Commento relativo alla modifica dell’ordi-
nanza del DFI concernente le informazioni
sulle derrate alimentari
(OID, RS 817.022.16)
del ...
I. Situazione iniziale
Aspetti generali
L’OID sarà adattata al diritto dell’UE nell’ambito della presente revisione. Nei settori in cui il diritto svizzero differisce da quello UE (indicazione dell’origine degli ingredienti, caratterizzazione degli allergeni), vengono proposte soluzioni che riducono gli ostacoli al commercio esistenti.
Dichiarazione dell’origine degli ingredienti primari
I requisiti che indicano quando l’origine di un ingrediente debba essere dichiarata differiscono tra la Svizzera e l’UE. In Svizzera, la dichiarazione dell’origine deve essere fatta solo se l’ingrediente è contenuto in una quantità significativa (art. 16 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 OID) e se la presentazione dell’imballaggio della derrata alimentare induce a pensare che tale ingrediente abbia un’origine diversa (protezione dagli inganni, art. 16 cpv. 1 lett. b OID). Mentre in Svizzera il Paese di produzione deve essere sempre indicato, nell’UE il Paese d’origine o il luogo di provenienza deve essere indicato solo se la mancanza di questa indicazione potrebbe indurre in errore il consumatore sul Paese d’origine o il luogo di provenienza reale della derrata alimentare e, in certi casi, per la carne. Quando il Paese di origine o il luogo di provenienza di una derrata alimentare è indicato e non è lo stesso del Paese di origine o del luogo di provenienza del suo ingrediente primario, deve essere indicato anche il Paese di origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario o deve essere indicato che l’ingrediente primario proviene da un Paese di origine o da un luogo di provenienza diverso dalla derrata alimentare (art. 26 del regolamento (UE) n. 1169/20111). L’indicazione obbligatoria del Paese di produzione in Svizzera (art. 12 cpv. 1 della legge sulle derrate alimentari, LDerr, RS 817.0) può quindi essere sufficiente nell’UE per far scattare l’obbligo di dichiarare l’origine degli ingredienti se il Paese di produzione e il Paese di origine dell’ingrediente non coincidono.
Anche il tipo di indicazione dell’origine è regolamentato in modo diverso. In Svizzera, occorre fornire un’indicazione precisa (ad es. «Italia»). Se l’ingrediente proviene da diversi Paesi, allora tutti i Paesi devono essere elencati; una lista selettiva non è autorizzata. Questo vale anche se l’indicazione è fornita su base volontaria (art. 39 cpv. 2 OID). Nell’UE sono ammessi diversi tipi di indicazioni (regolamento di esecuzione (UE) 2018/7752). Oltre all’indicazione precisa del Paese come in Svizzera, sono possibili sia regioni geografiche più ampie con una formulazione positiva e negativa (ad es. «UE», «non UE» e «UE e non UE»), sia indicazioni come «L’ingrediente non proviene dal ‘Paese di produzione’». Tuttavia, una
1 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
2 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dellʼarticolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento; GU L
131 del 29.5.2018, pag. 8. BLV-D-FD623401/211