Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine
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Art. 21
L’articolo 21 viene completamente rivisto, poiché in questo articolo, e non più nell’articolo 22 capoverso 4, si stabiliscono ora i casi in cui una dichiarazione del valore nutritivo deve essere effettuata per le derrate alimentari di cui all’allegato 9.
Il capoverso 1 disciplina – come in precedenza – il principio che una dichiarazione del valore nutritivo è obbligatoria.
Per le derrate alimentari secondo l’allegato 9 – in deroga al capoverso 1 – una dichiarazione del valore nutritivo è obbligatoria solo in casi specifici (cpv. 2). Se una dichiarazione del valore nutritivo non è obbligatoria per le derrate alimentari di cui all’allegato 9, può continuare a essere fornita su base volontaria.
Il capoverso 3 corrisponde al precedente capoverso 3.
Art. 22
L’articolo 22 disciplina le informazioni richieste per una dichiarazione conforme del valore nutritivo. Il capoverso 2 è abrogato, quindi le indicazioni nutrizionali con solo informazioni sul valore energetico, il contenuto di grassi, carboidrati, proteine e sale (Big 5) non sono più consentite. A causa dell’abrogazione del capoverso 2, l’eccezione nel capoverso 3 non è più necessaria. I casi in cui una dichiarazione del valore nutritivo è richiesta per le derrate alimentari di cui all’allegato 9 sono ora disciplinati nell’articolo 21 capoverso 2. Anche il capoverso 4 può quindi essere abrogato.
Art. 23
A causa della nuova strutturazione dell’articolo 22, i riferimenti all’articolo 22 capoverso 1 devono essere corretti.
Art. 35 cpv. 5bis
Le eccezioni ai sensi dell’articolo 35 capoverso 5 non dovrebbero più essere concesse sotto forma di autorizzazione individuale. Dovrebbe essere possibile per tutti i distributori utilizzare queste denominazioni generali. Le eccezioni in questione saranno elencate nel nuovo allegato 14a. Attualmente, nell’allegato 14a non vi è ancora nessuna voce.
Art. 42b
Le disposizioni relative all’informazione volontaria sull’osmolarità delle bevande sono ora disciplinate nell’OID anziché nell’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE). Pertanto, questa informazione volontaria è possibile anche per le bevande diverse da quelle per sportivi, a condizione che siano soddisfatti i requisiti (cpv. 1). Tuttavia,
queste indicazioni non sono consentite sulle bevande alcoliche e su quelle contenenti caffeina (cpv. 2).
Allegati
Allegato 5
Parte B, C ed E
L’articolo 10 si riferisce solo all’elenco degli ingredienti che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderate. Pertanto, dovrebbe essere sostituito da un rimando all’articolo 11, che regolamenta la caratterizzazione degli ingredienti che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderate.
Parte D n. 1.1
La modifica concerne soltanto la versione tedesca. A livello di contenuto non è stata effettuata alcuna modifica.