Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine

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Articolo 53

In adeguamento al diritto europeo, al capoverso 1 viene aggiunta una nuova lettera in cui è specificato che il veterinario ufficiale deve verificare che negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina le procedure siano conformi al sistema HACCP (lett. abis). La responsabilità in materia resta tuttavia del medico cantonale (cfr. art. 51 cpv. 1 lett. c). Inoltre, la lettera j stabilisce che i veterinari ufficiali siano responsabili delle decisioni riguardo al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni, anche se lo svolgimento di questi compiti è stato conferito agli assistenti specializzati ufficiali.

Il capoverso 2 è adeguato in modo che la presenza permanente del veterinario ufficiale per tutta la durata del controllo degli animali da macello e delle carni sia richiesta soltanto nelle grandi aziende. Il vigente capoverso 2bisviene integrato nel capoverso 2.

Il nuovo capoverso 4 sancisce inoltre che il veterinario ufficiale è responsabile della formazione e della formazione continua del personale dell’azienda di cui all’articolo 44, che nei macelli svolge compiti specifici per il controllo ufficiale delle carni sui volatili da cortile e sui conigli domestici.

Articolo 54

Questo articolo viene adeguato al diritto europeo. Il capoverso 1 specifica quali lavori possono svolgere gli assistenti specializzati ufficiali sotto la sorveglianza e sotto la responsabilità dei veterinari ufficiali o dei medici cantonali. Possono ad esempio procedere ai controlli prescritti su tutti gli animali consegnati al macello, inclusi i ruminanti, se il controllo degli animali da macello è già stato svolto nell’effettivo di provenienza (lett. a). Nel capoverso 1 è apportata un’aggiunta alla lettera b che consente agli assistenti specializzati ufficiali di eseguire, sotto la responsabilità del medico cantonale, il controllo degli animali da macello e delle carni nelle aziende con un’esigua capacità produttiva, come è già oggi prassi in alcuni Cantoni. La condizione è che in caso di dubbio sia disponibile un veterinario ufficiale cui possano chiedere un consulto o chiarimenti. Nel diritto vigente gli assistenti specializzati ufficiali possono eseguire in modo autonomo soltanto il controllo delle carni nelle aziende isolate che effettuano esclusivamente vendita diretta al consumatore. Per motivi di coerenza lessicale il capoverso 3 subisce una modifica redazionale.

Articolo 57

Oltre al veterinario ufficiale, anche altri dipendenti delle autorità veterinarie devono poter inserire i risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni nell’apposito sistema d’informazione. Per questo motivo si è scelta una formulazione più aperta (cpv. 1). Inoltre, sono aggiornati i rimandi all’ordinanza del 27 aprile 2022 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare (O-SIFA). Dato che non è necessario registrare ogni giorno i risultati degli ulteriori controlli, questo requisito è stralciato dal capoverso 2. Nel capoverso 3 è adeguato il rimando al capoverso corrispondente (nuovo cpv. 2).

Articolo 60

Il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni non mirano soltanto a garantire la sicurezza alimentare, ma, per certi aspetti, anche a salvaguardare la salute degli animali e garantirne la protezione. Sul piano esecutivo a volte non è chiaro come debbano essere calcolati gli emolumenti per il controllo degli animali da macello e delle carni. Secondo l’articolo 58 capoverso 2 lettera e LDerr vengono riscossi emolumenti per il controllo degli animali da macello e delle carni nella misura in cui serve allo scopo della LDerr. Per quanto concerne il controllo degli animali da macello e delle carni, l’esecuzione della legislazione sulle epizoozie e sulla protezione degli animali non prevede invece emolumenti. Non essendo necessario ripetere questo principio nell’OMCC, la pertinente frase contenuta nel capoverso 1 può essere stralciata. L’integrazione del capoverso 3 è tesa a chiarire che gli emolumenti servono soltanto a coprire la parte del controllo che riguarda la legislazione sulle derrate alimentari. Se l’emolumento viene calcolato in base al dispendio di tempo, può essere fatturato solo un terzo del tempo impiegato (presupponendo che un terzo del tempo sia impiegato per la sicurezza alimentare, un terzo per la salute degli animali e un terzo per la protezione degli animali). Nel capoverso 4 lettera f l’espressione «cavallo» viene sostituita con «animali della specie equina» per motivi di coerenza lessicale.