Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine

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Allegato 6 n. 1

Il contenuto dell’allegato rimane invariato, soltanto la formulazione del numero 1 è stata leggermente modificata al fine di allinearsi alla formulazione del regolamento europeo (regolamento (UE) n. 1169/2011). Pertanto, nel caso del farro e del frumento Khorasan, non è obbligatorio specificare che si tratta di una varietà di grano.

Allegato 14

L’indicazione sulla salute sulle soluzioni di carboidrati è stata inclusa di recente (regolamento di esecuzione (UE) 2021/6865).

L’indicazione sulla salute per il chitosano non era precedentemente permessa per gli integratori alimentari. Questa eccezione viene cancellata. In linea di principio, l’uso dell’indicazione sulla salute per il chitosano negli integratori alimentari è pertanto ora possibile. Inoltre, le condizioni d'uso sono state adattate linguisticamente (questo adattamento riguarda solo la versione italiana)

Il requisito esistente di informare i consumatori di integratori alimentari e alimenti arricchiti sull’assunzione giornaliera massima di acido docosaesaenoico (DHA) o di acido docosaesaenoico e acido eicosapentaenoico (DHA/EPA) quando si usano indicazioni sulla salute è esteso agli alimenti per sportivi. In Svizzera, gli alimenti sportivi non rientrano né tra gli integratori alimentari né tra le derrate alimentari arricchite e devono quindi essere elencati separatamente. Le condizioni d’uso delle indicazioni sulla salute relative all’acido eicosapentaenoico (DHA/EPA) e all’acido docosaesaenoico (DHA) e all’acido eicosapentaenoico (EPA) vengono adattate per allinearle alla legislazione dell’UE. Viene omessa la specificazione che DHA ed EPA devono essere utilizzati in combinazione. Questo è già chiaro dalla formulazione delle indicazioni sulla salute. Non è stata effettuata alcuna modifica materiale. Le quantità indicate di DHA ed EPA continuano a essere applicate alla combinazione delle due sostanze. Le indicazioni sulla salute relative all’acido docosaesaenoico (DHA) e relative all’acido docosaesaenoico (DHA) e l'acido eicosapentaenoico (EPA) sono state adattate per corrispondere al diritto europeo (questa modifica riguarda solo la versione francese)

Le condizioni d’uso per le indicazioni sulla salute per i sostituti dei pasti per il controllo del peso (riguarda solo la versione tedesca e italiana) e le indicazioni sulla salute per i sostituti dello zucchero (ossia edulcoranti intensi; xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lattitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio e polidestrosio o D-tagatosio e isomaltulosio) vengono adeguate a livello linguistico.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Nessuna.

2. Ripercussioni per l’economia

Le modifiche previste mirano ad adeguare il diritto svizzero a quello UE. Ciò agevola lo scambio di merci tra la Svizzera e l’UE, permettendo a entrambi i mercati di effettuare caratterizzazioni secondo prescrizioni unitarie.

IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

La presente modifica è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera.

5 Regolamento (UE) 2021/686 della Commissione, del 23 aprile 2021, che autorizza un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012, GU L 143 del 27.4.2021, pag. 80.