Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine

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Articolo 61

Gli articoli 58 capoverso 6 LDerr e 41 capoverso 3 LPAn conferiscono al Consiglio federale la facoltà di fissare i limiti per gli emolumenti riscossi per l’esecuzione, rispettivamente, della legislazione sulle derrate alimentari e della legislazione sulla protezione degli animali. Per quanto riguarda la protezione degli animali, i Cantoni possono, in applicazione dell’articolo 41 capoverso 2 lettera c LPAn, riscuotere emolumenti per le prestazioni speciali che hanno causato un onere superiore all’ordinaria attività ufficiale. Nella sorveglianza delle uccisioni in azienda o al pascolo da parte del veterinario ufficiale (cfr. art. 9a cpv. 4 e 5) sono fondamentali non soltanto gli aspetti della sicurezza alimentare, ma anche quelli della protezione degli animali. Questo tipo di sorveglianza va oltre l’ordinaria attività di esecuzione nei macelli e rappresenta una prestazione speciale. Pertanto, i Cantoni possono riscuotere emolumenti per questa attività, come viene ora precisato nel capoverso 1.

Articolo 63a

Per le macellazioni occasionali nell’azienda di provenienza i termini transitori sono fissati nel seguente modo: 5 anni per gli adattamenti edilizi necessari, 1 anno per l’attuazione dell’obbligo di notifica, 1 anno per l’introduzione di un sistema di controllo autonomo.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni per la Confederazione.

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

La nuova procedura per il controllo delle carni (cfr. commento alla modifica dell’art. 30 e al nuovo art. 30a) porta con sé un cambiamento nell’organizzazione dell’attività di esecuzione dei Cantoni. Nel suo insieme, l’onere resta più o meno invariato.

3. Ripercussioni per l’economia

Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione per l’economia.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare con l’allegato veterinario dell’Accordo bilaterale agricolo tra la Svizzera e l’UE (allegato 11; RS 0.916.026.81), o finalizzate all’armonizzazione con il diritto europeo.