Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine
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una deroga all’articolo 39 capoverso 2. Occorre menzionare che la presenza di arachidi deve sempre essere dichiarata separatamente, dato che si distinguono dalla frutta a guscio in termini sia botanici sia allergologici (allegato 6 n. 5).
Questa modifica non esenta la persona responsabile dall’obbligo di prendere tutte le misure necessarie per evitare, per quanto possibile, miscele involontarie, come specificato nel capoverso 6, che rimane invariato. È sua responsabilità informare il consumatore nel modo più accurato possibile sulle derrate alimentari immesse sul mercato, e questa eccezione non deve quindi essere utilizzata in modo improprio. Infatti, una dichiarazione degli allergeni per gruppo non costituisce un’informazione precisa e completa per chi soffre di un’allergia alimentare.
Art. 15 cpv. 3bise 5
Capoverso 3bis: questo capoverso è stato aggiunto per garantire una maggiore trasparenza sull’origine delle derrate alimentari. In precedenza, una pagnotta di pane cruda importata dall’estero e poi semplicemente cotta sul posto in Svizzera aveva «Svizzera» come Paese di produzione, il che poteva essere considerato un inganno ai danni del consumatore. D’ora in poi, la semplice operazione di cuocere una pagnotta di pane, per esempio, non conferisce al prodotto l’indicazione del Paese di produzione come luogo di cottura, anche se questa operazione ha portato a una nuova denominazione specifica del prodotto alimentare.
Capoverso 5: questa precisazione permette di limitare l’obbligo di dichiarare la zona di pesca ai prodotti della pesca definiti nell’allegato I lett. a–c del regolamento UE 1379/20133.
Art. 16 cpv. 2bis
In Svizzera, quando l’indicazione dell’origine degli ingredienti è obbligatoria alle condizioni previste dall’articolo 16, essa deve menzionare il Paese esatto di origine del prodotto di base utilizzato come ingrediente ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2. D’ora in poi è possibile indicare una regione geografica più ampia come origine dello stesso, se un ingrediente è stato indicato su base volontaria (cpv. 2bis). Altre indicazioni consentite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 rimangono vietate in Svizzera (ad es. indicazioni negative come «non UE»). Questo capoverso costituisce un’eccezione all’articolo 39 capoverso 2 sull’informazione volontaria.
Art. 17 cpv. 1 e 5
Il contenuto di questo articolo non viene modificato. Solo la struttura e la formulazione sono state adeguate per garantire che il capoverso 5 non sia da considerarsi un’eccezione dall’obbligo di dichiarazione dei numeri di autorizzazione ai sensi del capoverso 1 lettera a per i singoli pezzi di carne di bovino. Questa nuova struttura chiarisce inoltre che le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a, b e c sono obbligatorie in ogni caso.
Art. 18
L’articolo 18 è sottoposto a revisione totale. Il capoverso 1 equivale al primo periodo del precedente capoverso 1. Il capoverso 2 lettere a e b è nuovo. Esso consente ulteriori deviazioni del tenore alcolico effettivo nel caso di bevande alcoliche in cui possano verificarsi deviazioni superiori allo 0,5 per cento in volume (cpv. 2 lett. c; precedentemente cpv. 1 secondo periodo). Ciò costituisce un’armonizzazione parziale con la legislazione UE pertinente in questo ambito (art. 44 del regolamento (UE) n. 2019/334 e allegato XII del regolamento (UE) n. 1169/2011). Il capoverso 3 corrisponde alprecedente capoverso 2.
3 Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dellʼ11 dicembre 2013, relativo allʼorganizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dellʼacquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1.
4 Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione; GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2.