Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo

lista selettiva non è consentita nemmeno nell’UE. Questa differenza di regolamentazione porta a ostacoli al commercio.

Per ridurre questi ostacoli commerciali, tale modifica – in deroga all’articolo 39 capoverso 2 OID – crea la possibilità, per l’indicazione volontaria dell’origine degli ingredienti, di indicare regioni geografiche più ampie con una formulazione positiva (come «UE» o «Sudamerica»). Tuttavia, se i requisiti per un’indicazione obbligatoria dell’origine in Svizzera sono soddisfatti, allora, come finora, deve essere fornita un’indicazione precisa.

Dichiarazione degli allergeni

In Svizzera, la dichiarazione degli allergeni è obbligatoria da molti anni, anche quando possono entrare involontariamente in una derrata alimentare oltre un certo livello (art. 11 cpv. 5 OID). Nel 2010, la lettera informativa n. 161 intitolata «La caratterizzazione di allergeni in miscele casuali» ha chiarito la dichiarazione di tali contaminazioni incrociate o miscele involontarie. La lettera informativa è diventata obsoleta con la revisione del diritto alimentare del 2017. Anche se le regole per la dichiarazione degli allergeni non sono cambiate, l’introduzione dell’articolo 39 capoverso 2 OID, che disciplina la dichiarazione volontaria di informazioni ai sensi dell’articolo 3 OID, ha cambiato il contesto di questa regolamentazione. Di conseguenza, l’eccezione per la dichiarazione per gruppo («noci» o «cereali contenenti glutine») in caso di miscele involontarie al di sotto del limite di dichiarazione non era più ammessa. Questo ha portato a problemi nella dichiarazione per le derrate alimentari caratterizzate secondo i regolamenti dell’UE. Anche se nell’UE la dichiarazione delle miscele involontarie di allergeni non è obbligatoria e non è regolamentata, in pratica la presenza di tracce di allergeni è generalmente dichiarata al di sotto dei limiti stabiliti dall’articolo 11 capoverso 5 OID, sotto termini generici come «frutta oleaginosa» o «frutta a guscio». Al fine di limitare gli ostacoli al commercio, in deroga all’articolo 39 capoverso 2 OID, si propone di consentire le miscele di allergeni involontarie come termine generico anche nel diritto svizzero, ma solo se si tratta di una dichiarazione volontaria al di sotto dei limiti massimi stabiliti.

II. Commento alle singole disposizioni

Art. 3 cpv. 1 lett. j

Nella precedente revisione, l’articolo 17 è stato modificato. I pesci non sono più regolamentati. Di conseguenza, l’espressione «nonché per il pesce» è stata eliminata dall’articolo 3 capoverso 1 lettera j, in quanto il rimando all’articolo 17 non è più corretto.

Art. 5 cpv. 1 lett. e

Poiché l’articolo 22 capoverso 3 viene abrogato, il rimando in questa disposizione deve essere adeguato.

Art. 8 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese. Mancava la precisazione secondo cui tutti gli ingredienti debbano essere elencati nell’elenco degli ingredienti con la loro denominazione specifica. Il tenore del capoverso 2 deve pertanto essere il seguente:

2Tous les ingrédients doivent être indiqués par leur dénomination spécifique dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale. Le pourcentage en masse des ingrédients au moment de la transformation de la denrée alimentaire est déterminant.

Art. 11 cpv. 7bis

La dichiarazione degli allergeni deve essere sempre precisa, indicando ad esempio il tipo di frutta a guscio o di cereali contenenti glutine in questione. Questo vale anche per la dichiarazione degli allergeni che non sono stati aggiunti intenzionalmente a una derrata alimentare, ma che possono comunque essere involontariamente presenti superando con la relativa percentuale il limite massimo, come definito nel capoverso 5 (contaminazione incrociata o miscela involontaria). Tuttavia, i produttori possono dichiarare la potenziale presenza di allergeni (tracce o miscele involontarie) al di sotto di questo limite su base volontaria (cpv. 7). Solo in questo caso è ora consentito dichiarare la presenza di tracce di allergeni con i termini generici come «noci», «frutta oleaginosa», o «frutta a guscio» per gli allergeni dell’allegato 6 numero 8 o «cereali contenenti glutine» per gli allergeni dell’allegato 6 numero 1. Questo costituisce