Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e

di veterinaria USAV

Commento relativo alla

modifica dell’ordinanza del DFI sugli aromi e gli

ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti

nelle e sulle derrate alimentari

(Ordinanza sugli aromi, RS 817.022.41)

del ...

I. Situazione iniziale

L’allegato 3 elenca le sostanze aromatizzanti ammesse. L’elenco comprende circa 2800 voci. Circa il 20 % di queste sostanze può essere utilizzata solo provvisoriamente, poiché la relativa valutazione da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) non è ancora conclusa. Le valutazioni dell’EFSA vengono effettuate in modo continuo e successivamente adattate singolarmente o in gruppo nel regolamento UE relativo agli aromi (UE) n. 1334/2008.

Secondo l’articolo 6 capoverso 3, le sostanze aromatizzanti recentemente autorizzate nell’UE possono essere utilizzate direttamente anche in Svizzera. Tuttavia, questo automatismo non si applica se una sostanza aromatizzante è già regolamentata dal diritto svizzero e deve essere rimossa dall’elenco o il suo uso deve essere limitato. In questi casi, si deve poter adeguare l’allegato 3 il più rapidamente possibile per garantire lo stesso livello di protezione in Svizzera.

È stato anche dimostrato che questo allegato è molto complicato da usare a causa del gran numero di voci e del fatto che queste sono ordinate secondo il sistema UE (numeri FLAVIS). Inoltre, deve essere soddisfatto anche il desiderio di utilizzarlo per via elettronica. Si propone quindi di pubblicare in futuro l’allegato sul sito dell’USAV e non più nella Raccolta delle leggi federali.

II. Commento alle singole disposizioni

Allegati

Allegato 3

Questo allegato deve essere pubblicato solo sulla pagina Internet dell’USAV. Allo stesso tempo, viene allineato al regolamento UE relativo agli aromi modificato: le sostanze (n. FL) 07.130, 07.134, 07.225, 07.226 e 07.231 sono soppresse; vengono incluse le nuove sostanze 16.127, 16.130 e 16.133.

Allegato 4

Anche i due elenchi di questo allegato saranno disponibili ora solo sulla pagina Internet dell’USAV. Non è soggetto ad alcuna modifica materiale.

III. Ripercussioni

Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e l’economia

Nessuna.

BLV-D-FD623401/248