Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale

valutare le ripercussioni dell’imposizione individuale. La base di dati, inoltre, non contiene informazioni sulla composizione dell’economia domestica. A causa delle lacune nei dati utilizzati, tutte le stime quantitative sono soggette a incertezza.

Per entrambe le varianti, il Consiglio federale prevede una diminuzione delle entrate a titolo di imposta federale diretta per un totale di 1 miliardo di franchi, di cui il 78,8 per cento (ca. 800 mio. di fr.) cade sulla Confederazione e il 21,2 per cento (ca. 200 mio. di fr.) sui Cantoni. Le minori entrate nonché gli aggravi e gli sgravi per le varie situazioni familiari dei contribuenti vengono stimati sulla base dei dati fiscali federali del 2018 con proiezione all’anno fiscale2022. Le modalità dell’attuazione cantonale dell’imposizione individuale sono di competenza dei Cantoni. Gli effetti dell’attuazione a livello cantonale non possono essere stimati quantitativamente.

Per ottenere le ripercussioni finanziarie auspicate è necessario un adeguamento della tariffa. Il punto di partenza è la tariffa applicabile alle persone non sposate. In una prima fase, le aliquote fiscali per i redditi bassi e medi saranno leggermente ridotte per impedire che l’effetto di sgravio della riforma si concentri sui contribuenti a più alto reddito. Nella seconda fase l’intera tariffa sarà ridotta o aumentata in modo tale che in entrambe le varianti risulti un calo di gettito stimato in 1 miliardo di franchi. Nel caso della variante 1 senza correttivo, è possibile una riduzione della tariffa. Nel caso della variante 2, per compensare la perdita di entrate dovuta al correttivo sarà necessario un aumento della tariffa in una fase successiva.

Modifica del rapporto tra gli oneri

La quota dei contribuenti che a seguito della riforma beneficiano di una riduzione dell’onere a titolo di imposta federale diretta è nettamente superiore a quella di coloro che subiscono un onere maggiore. Ne risultano sgravi fiscali in particolare per le persone sposate con una ripartizione dei redditi tra i coniugi piuttosto uniforme. Ciò riguarda anche numerosi coniugi pensionati.

Inoltre, grazie all’adeguamento della tariffa e alla deduzione per economia domestica, si ottiene uno sgravio per le persone sole senza figli. Tale sgravio risulta innanzitutto nel caso della variante 1. A causa della deduzione per differenza di reddito, nel caso della variante 2 non è possibile applicare una riduzione generale della tariffa, motivo per cui gli sgravi per tale gruppo sono complessivamente esigui.

Nel caso delle persone sole con figli, l’abolizione della tariffa privilegiata prevista dalla legge vigente comporta un aumento dell’onere, a cui si contrappone la combinazione di deduzione per economia domestica, aumento della deduzione per i figli e adeguamento della tariffa. Con la variante 1, per il gruppo delle persone non coniugate con figli risulta, nel complesso, uno sgravio; con la variante 2, per detto gruppo risulta, nel complesso, un onere supplementare.

Nel caso delle coniugi con un unico reddito o con un secondo reddito basso, l’imposizione individuale comporta oneri supplementari. Questi riguardano soprattutto le coppie sposate con figli, poiché la deduzione per i figli non ha più lo stesso effetto di sgravio a causa della sua ripartizione a metà tra i due coniugi. L’aumento della deduzione per i figli da 6500 a 9000 franchi per figlio può compensare questo effetto a seconda della tipologia di famiglia. Per le coppie sposate senza secondo reddito da attività lucrativa, la variante 1 senza la deduzione per differenza di reddito comporta, nel complesso, un onere supplementare nelle tipologie con figli. In quelle senza figli,