Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale
in quanto comunione economica. Con l’introduzione dell’imposizione individuale il sistema fiscale si troverebbe quindi in una contraddizione «sistemica» con altri settori giuridici. Dal punto di vista giuridico è tuttavia possibile convertire il sistema fiscale all’imposizione individuale e, in altri settori giuridici, continuare a considerare la coppia sposata una comunione economica, come richiesto anche dalle due CET.
Costituzionalità
Nel 1984 il Tribunale federale ha stabilito che, ai sensi della Costituzione federale, onde evitare un eccessivo carico fiscale l’imposizione individuale richiede in particolare correttivi nel caso di coniugi con reddito unico.
Nel caso della variante 1 senza correttivi per le coppie con reddito unico, nel valutare la capacità economica ci si basa soltanto sulla singola persona, indipendentemente dal fatto che altre persone debbano essere sostenute con il reddito conseguito. Ciò è in contraddizione con la giurisprudenza del Tribunale federale. La variante 1 si fonda, tuttavia, su una diversa interpretazione della capacità economica rispetto a quella fornita dal Tribunale federale nella sentenza del 1984. Ai fini della valutazione della capacità economica, con la variante 1 si prenderà quindi in considerazione soltanto il singolo individuo e non più la comunione coniugale. Il Tribunale federale ritiene una simile interpretazione conforme alla Costituzione, poiché le circostanze concrete sono notevolmente mutate dall’emanazione della decisione, in seguito alla quale è aumentato anche il numero di donne esercitanti un’attività lucrativa che provvedono al proprio mantenimento.
Nel caso della variante 2 è prevista l’introduzione di una deduzione decrescente per differenza di reddito. In questo modo si tiene conto del fatto che il reddito conseguito serve al mantenimento anche di altre persone. Per la valutazione della capacità economica, la variante 2 si fonda quindi sulla comunione coniugale, al pari della sentenza emanata dal Tribunale federale nel 1984. Con la variante 2 il divario tra l’onere fiscale dei coniugi monoreddito e quello dei coniugi con doppio reddito può essere ridotto, ma non può sempre essere compensato. Il Tribunale federale ha stabilito al riguardo che l’onere fiscale dei coniugi che esercitano entrambi un’attività lucrativa può essere inferiore a quello dei coniugi con un reddito unico, poiché l’esercizio di una professione da parte di entrambi i coniugi comporta spese supplementari. Non ha tuttavia precisato quale sia il divario massimo ammissibile, a parità di reddito delle economie domestiche, tra l’onere fiscale dei coniugi monoreddito e quello dei coniugi con doppio reddito.
Nel caso della variante 2, le coppie sposate con reddito unico e le coppie non sposate con reddito unico non sono trattate allo stesso modo, poiché la deduzione per reddito unico è prevista soltanto per i coniugi non separati legalmente o di fatto. Tuttavia, per quanto riguarda l’imposizione in base alla capacità economica, ciò può essere giustificato dagli obblighi di assistenza coniugale e di sostentamento, in virtù del diritto civile, tra coniugi.