Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale
• I proventi sono attribuiti alla persona che li consegue. Per i redditi da attività lu-
crativa ci si basa sull’esercizio di tale attività, per il reddito da rendita sul diritto alla rendita’ e per i redditi da sostanza sui diritti di proprietà sul bene in questione.
• I costi di conseguimento del reddito (p. es. spese professionali, spese di gestione
del patrimonio, spese di manutenzione di immobili) possono essere fatti valere dalla persona a cui sono attribuiti i proventi corrispondenti, qualunque sia la persona della coppia ’a sostenere effettivamente i costi in questione. Una soluzione di questo tipo permette di ridurre l’onere di tassazione. In caso contrario, l’autorità di tassazione dovrebbe richiedere dei giustificativi per verificare quale dei partner ha realmente effettuato i pagamenti.
• Donazioni deducibili, contributi a partiti e prestazioni volontarie a persone biso-
gnose possono essere fatti valere dalla persona che ha effettivamente sostenuto i relativi costi.
• Determinate deduzioni sono personali, ossia correlate a una determinata persona,
come nel caso delle spese di malattia e delle spese di formazione e formazione continua professionali.
• L’attribuzione delle deduzioni concernenti i figli si basa in larga misura sulle re-
gole odierne già esistenti per le coppie non sposate con autorità parentale congiunta73.
• I valori patrimoniali (sostanza mobiliare e immobiliare) sono attribuiti secondo i
rapporti di proprietà.
• I debiti e gli interessi su debiti sono attribuiti ai debitori designati nel contratto di
debito. Chi tra i partner paga realmente gli interessi su debiti è irrilevante.
Panoramica dell’attribuzione degli elementi imponibili ai partner
Elementi imponibili Attribuzione in caso di imposizione individuale Proventi
Proventi da
• attività lucrativa dipen-
dente (art. 16 e 17 LIFD)
In base ai rapporti di diritto civile, ossia al diritto
• attività lucrativa indipen-
civile. Per i redditi da attività lucrativa ci si basa dente (art. 18 e 19 LIFD)
sull’esercizio di tale attività, per le i redditi da ren-
• redditi da sostanza mobi- dita sul diritto alla rendita e per i redditi da sostanza
liare (art. 20 e 20a LIFD) sui diritti di proprietà sul bene in questione.
• redditi da sostanza immo-
biliare (art. 21 LIFD)
• fonti previdenziali (art. 22
LIFD)
73 Cfr. circolare n. 30 dell’AFC.