Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale

lucrativa. Prevedendo misure per tale categoria (cfr. n. 1.5.4), verrebbero in una certa misura indeboliti gli effetti positivi sull’occupazione indotti dall’imposizione individuale.

Nella sentenza Hegetschweiler74 del 1984, il Tribunale federale ha tuttavia sottolineato che, per preservare la costituzionalità, l’imposizione individuale deve prevedere dei correttivi a favore delle coppie sposate con un unico reddito. «Se all’interno di una coppia monoreddito il reddito del coniuge che esercita un’attività lucrativa fosse tassato sulla base di una tariffa unitaria, i coniugi per il loro unico reddito – malgrado l’esenzione dall’imposta del coniuge che non esercita un’attività lucrativa – risulterebbero tassati nella stessa misura di una persona non sposata con il medesimo reddito»75.

Anche secondo la CDF (cfr. n. 1.5.6), nel caso delle coppie sposate monoreddito va tenuto conto del fatto che due adulti devono vivere con una sola fonte d’entrata.

A causa di questi pareri discordanti, nel presente avamprogetto il Consiglio federale propone due varianti:

• variante 1: senza correttivo per i coniugi con un secondo reddito nullo o esiguo, per massimizzare gli incentivi a svolgere un’attività lucrativa per il partner che consegue un secondo reddito;

• variante 2: con un correttivo nell’imposta federale diretta per i coniugi con reddito unico o secondo reddito basso, al fine di mitigare l’onere maggiore gravante su tali coppie dovuto alla progressione.

Nella variante 2, per l’imposta federale diretta è dunque prevista una deduzione in caso di secondo reddito nullo o esiguo (deduzione per differenza di reddito) a favore del coniuge con il reddito maggiore. Per evitare effetti soglia, la deduzione diminuisce progressivamente all’aumentare del secondo reddito. In questo modo si garantisce altresì che, dopo la deduzione per differenza di reddito, il primo reddito non risulti inferiore al secondo reddito.

Concretamente, il coniuge con il reddito più elevato beneficia di una deduzione di 14 500 franchi se il reddito del partner è nullo. Questo corrisponde alla prima tariffa secondo l’articolo 36 capoverso 1 AP-LIFD. Quanto più il secondo reddito aumenta, tanto più la deduzione per differenza di reddito si riduce gradualmente fino ad esaurirsi (riduzione della deduzione di 50 ct. per ogni fr. di secondo reddito). La deduzione per differenza di reddito viene dunque meno a partire da un secondo reddito di 29 000 franchi. Esempio: se il reddito maggiore ammonta a 90 000 franchi e quello inferiore a 10 000 franchi, il reddito maggiore beneficia di una deduzione di 9500 franchi (14 500 – 0,5*10 000).

Il reddito non include unicamente il reddito da attività lucrativa, ma anche tutti i proventi imponibili come, ad esempio, i proventi compensativi, i redditi da sostanza, le rendite, gli alimenti. Per il calcolo della deduzione fa stato il reddito netto imponibile (reddito lordo al netto dei costi di conseguimento del reddito e delle deduzioni generali).

74 DTF 110 Ia 7

75 DTF 110 Ia 7 consid. 3b. Si veda a tale proposito il n. 6.1.