Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/44: 16.470 n Iv. pa. Regazzi. Interessi di mora applicati dalla Confederazione in linea con i tassi di mercato · 15 pagine
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consumo (LCC)43. Questo limite varrà unicamente per il Consiglio federale nel momento in cui dovrà fissare il tasso annuale. Le parti potranno convenire un interesse superiore, dato il carattere dispositivo dell’articolo 104 PP-CO, sempre che le disposizioni imperative della legge siano rispettate (p. es. l’art. 14 LCC o gli art. 21 e 163 cpv. 3 CO).
Il capoverso 3 contiene il principio, attualmente contemplato al capoverso 1, secondo cui l’interesse moratorio legale deve essere pagato quand’anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore. Esso riprende anche il disciplinamento previsto dall’attuale capoverso 2 per i casi in cui il contratto stipuli un interesse superiore. Ci si deve attendere che questa disposizione sia applicata più sovente dopo che l’interesse moratorio sarà stato diminuito.
Il tenore dell’attuale capoverso 3 viene così sostituito (v. n. 3.6).
Variante 2 (tasso d’interesse fisso)
Il capoverso 1 riprende la disposizione vigente. Neppure in questo caso è necessario precisare che si tratta di una norma di carattere dispositivo. Conformemente allo scopo perseguito dall’iniziativa parlamentare, l’interesse moratorio legale viene ridotto dall’attuale 5 per cento al 3 per cento l’anno.
Il capoverso 2 corrisponde al capoverso 3 della variante 1, per cui si veda il relativo commento.
In questa variante il capoverso 3 è abrogato (v. n. 3.6).
5 Diritto transitorio
Per quanto riguarda il diritto transitorio si applica l’articolo 1 del titolo finale del Codice civile44. Ne consegue che un debitore in mora sarà tenuto a pagare l’interesse moratorio previsto dal diritto anteriore (art. 104 CO) per tutto il periodo che precede l’entrata in vigore della modifica proposta. Il nuovo interesse moratorio (art. 104 PP-CO) sarà applicato al periodo successivo a tale data, anche se la mora è iniziata ancora mentre vigeva il diritto anteriore.
A partire da questa data, il tasso applicabile sarà quello in vigore durante il periodo in cui il debitore è in mora. Nel caso dell’interesse variabile, è possibile che per la stessa pretesa scaduta si applichino più tassi a causa dell’adeguamento annuale del tasso da parte del Consiglio federale.
43 RS 221.214.1
44 RS 210