Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/44: 16.470 n Iv. pa. Regazzi. Interessi di mora applicati dalla Confederazione in linea con i tassi di mercato · 15 pagine

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3.6 Abrogazione della disposizione applicabile tra commercianti (art. 104 cpv. 3 CO)

Il CO prevede una norma speciale applicabile alle relazioni tra commercianti: si tratta dell’articolo 104 capoverso 3 secondo cui fra commercianti, finché nel luogo del pagamento lo sconto bancario ordinario superi il 5 per cento, potranno richiedersi gli interessi moratori in questa più elevata misura. La disposizione non precisa ulteriormente il proprio campo d’applicazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non basta svolgere l’attività di commerciante per usufruire dei vantaggi di cui all’articolo 104 capoverso 3 CO. Secondo la Corte suprema, la disposizione concerne unicamente la vendita commerciale obiettiva, vale a dire che la transazione per la quale vi è un ritardo di pagamento deve riguardare in modo obiettivo le relazioni commerciali: l’affare deve avere una relazione diretta con l’attività commerciale delle due parti38.

Inoltre, per come è formulato, l’articolo 104 capoverso 3 CO non viene affatto applicato. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale lo «sconto bancario ordinario», sul quale si basa l’interesse moratorio, non corrisponde al tasso d’interesse applicato dalla Banca nazionale ai crediti di conto corrente bensì al saggio di sconto privato, ossia al saggio applicato dalle banche per scontare le accettazioni bancarie e le cambiali commerciali di prima classe39. L’ammontare di tale tasso di sconto viene determinato individualmente e si basa sulla liquidità dei mercati finanziari, sulla durata e valuta, ma anche sulla solvibilità degli obbligati. Non si tratta di un valore di riferimento oggettivamente determinabile; ogni banca applica il proprio tasso d’interesse40 che può addirittura variare a seconda del cliente. Poiché per il creditore è difficile provare quale sarebbe il tasso per il suo caso particolare, si trova in pratica nell’impossibilità di dimostrare di avere diritto a un tasso superiore a quello del 5 per cento previsto dalla legge per l’interesse moratorio41. L’articolo 104 capoverso 3 CO è dunque rimasto lettera morta42. Per questi motivi, il presente progetto prevede l’abrogazione di questa disposizione. Se le parti desiderano essere sottoposte a norme particolari, potranno sempre farlo per via contrattuale.

38 DTF 122 III 53, consid. 4b.

39 DTF 116 II 140, consid. 5.

40 Kuster Matthias, Der Verzugszinssatz unter Kaufleuten nach Art. 104 Abs. 3 OR, PJA 2008, pag. 275 segg., in particolare 278

41 Kuster, op. cit., pag. 278

42 Weber, op. cit., pag. 790