Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/44: 16.470 n Iv. pa. Regazzi. Interessi di mora applicati dalla Confederazione in linea con i tassi di mercato · 15 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
2 Contesto
2.1 Diritto vigente
Secondo il diritto vigente, l’articolo 104 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)3 obbliga il debitore in mora al pagamento di una somma di denaro a pagare gli interessi moratori del 5 per cento all’anno. L’interesse moratorio è dovuto anche nel caso in cui il ritardo non fosse dovuto a sua colpa. Le disposizioni sull’interesse moratorio sono di carattere dispositivo; le parti sono quindi libere di convenire, in un caso concreto, un interesse moratorio superiore o inferiore, nel rispetto dei limiti posti dalla legge4.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale gli interessi moratori costituiscono un indennizzo che il creditore può esigere per essere stato privato di una somma di denaro che gli era dovuta5. Rappresentano un risarcimento forfettario (pauschalisierter Schadenersatz)6 che indennizza il creditore del danno subito poiché non può usufruire degli interessi o dei guadagni che realizzerebbe se fosse in possesso del denaro7. Inoltre, incitano il debitore a pagare il suo debito il più rapidamente possibile8.
L’articolo 104 capoverso 3 CO prevede una regola speciale per relazioni tra commercianti (cfr. le relative spiegazioni al n. 3.6).
Anche il diritto pubblico federale conosce diversi interessi moratori. Il tasso è del 5 per cento per i contributi alle assicurazioni sociali9. Dal 1° gennaio 2022, per l’imposta federale diretta, l’IVA e le altre imposte e tasse prelevate dalla Confederazione si applica un interesse moratorio del 4 per cento10. Questi tassi sono stati armonizzati in applicazione della mozione 16.3055, presentata il 12 marzo 201911.
2.2 Diritto europeo
L’Unione europea (UE) si occupa da tempo del problema dei ritardi nei pagamenti. Nel 2017 il 27 per cento delle imprese ha dichiarato di considerare questi ritardi un rischio per la propria esistenza, in quanto causano costi aggiuntivi considerevoli e
3 RS 220
4 DTF 117 V 349, consid. 3b
5 DTF 130 III 591, consid. 2
6 DFT 130 III 591, consid. 4
7 DTF 123 III 241, consid. 4b
8 L’interesse compensatorio in caso di danno, fissato di massima al 5 % all’anno, adempie alla stessa funzione.
9 Ordinanza dell’11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, art. 7 cpv. 1 (RS 830.11)
10 Ordinanza del DFF del 25 giugno 2021 sui tassi d’interesse, allegato (RS 631.014)
11 Mozione Jauslin dell’8 marzo 2016 «Armonizzazione degli interessi nei casi di condono delle imposte federali»