Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/44: 16.470 n Iv. pa. Regazzi. Interessi di mora applicati dalla Confederazione in linea con i tassi di mercato · 15 pagine

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Nel 2010 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto in cui proponeva di far passare l’interesse moratorio al 10 per cento unicamente nei rapporti commerciali; tutti gli altri contratti sarebbero rimasti sottoposti al tasso del 5 per cento. Alla luce dei pareri ricevuti, alcuni molto critici, il Consiglio federale ha deciso di non portare avanti la revisione e ha proposto alle Camere di togliere dal ruolo la mozione 08.3169 adducendo le motivazioni esposte qui di seguito30:

 considerato il deterioramento delle prospettive congiunturali un aumento

dell’interesse moratorio si sarebbe tramutato in un indesiderato onere finanziario aggiuntivo per molte imprese, che probabilmente sarebbe poi stato scaricato anche sui consumatori;

 un aumento dell’interesse moratorio non avrebbe potuto essere in alcun modo

ragionevolmente rapportato ai tassi d’interesse in essere sul mercato dei capitali (Libor a tre mesi). Il tasso ipotecario e altri tassi di riferimento si trovavano a livelli minimi, ben al di sotto del 5 per cento previsto dall’articolo 104 CO;

 era inoltre dubbio che un aumento dell’interesse moratorio avrebbe effettiva-

mente prodotto un miglioramento della morale di pagamento;

 infine, il raddoppio dell’interesse moratorio avrebbe di fatto introdotto un

risarcimento danni sanzionatorio estraneo al diritto svizzero.

Dando seguito alla proposta del Consiglio federale, il Parlamento ha tolto dal ruolo la mozione 08.3169 il 3 dicembre 2012 (Consiglio nazionale) e il 14 marzo 2013 (Consiglio degli Stati)31.

3 Punti essenziali del progetto

L’iniziativa 16.470 mira in particolare a legare l’interesse moratorio previsto dal CO all'andamento generale dei tassi d'interesse di mercato. Per fare ciò è necessario prendere diverse decisioni di principio quanto alla forma concreta che la nuova norma dovrà assumere. Occorre stabilire se si vuole continuare ad applicare un tasso legale fisso oppure passare a un tasso variabile (n. 3.1). Se si sceglie la seconda opzione occorre stabilire il tasso di riferimento e, se del caso, un supplemento, un limite massimo e le modalità di adattamento del tasso (n. 3.2). Bisogna infine stabilire se la nuova norma debba restare di carattere dispositivo (n. 3.4) e delimitare il suo campo d’applicazione (n. 3.5).

Il presente progetto non contempla invece la modifica, chiesta dall’iniziativa, delle ordinanze del Consiglio federale o dei dipartimenti poiché mediante un’iniziativa

30 Rapporto del Consiglio federale del 4 aprile 2012 sullo stralcio della mozione 08.3169 Morale di pagamento. Porre un freno all’andazzo attuale, presentata dal Gruppo liberaleradicale, FF 2012 4149

31 Boll. Uff. 2012 N 1978; Boll. Uff. 2013 S 183