Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/44: 16.470 n Iv. pa. Regazzi. Interessi di mora applicati dalla Confederazione in linea con i tassi di mercato · 15 pagine

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3.2.3 Fissazione e adattamento dell’interesse moratorio da parte del Consiglio federale

Nell’interesse della certezza del diritto, il tasso d’interesse dinamico non deve derivare direttamente dal testo di legge. È più appropriato che il Consiglio federale lo fissi ogni anno in un’ordinanza, applicando il meccanismo previsto nella legge. In questo modo sarà possibile identificare chiaramente il tasso determinante e consultare quelli applicabili negli anni precedenti.

3.3 Variante 2: istituzione di un tasso d’interesse fisso

Non si può ignorare il fatto che istituire un tasso d’interesse variabile costituisca una rottura con la tradizione giuridica svizzera e offra una soluzione complicata rispetto allo stato attuale delle cose. La Commissione ha pertanto deciso di porre in consultazione anche una seconda variante in base alla quale ci si limiterebbe ad abbassare l’interesse moratorio, attualmente del 5 per cento, al 3 per cento. Questa soluzione è molto più semplice da applicare. La Commissione è ben cosciente che ad ogni variazione dei tassi d’interesse di mercato si riproporrebbe la questione di un adattamento dell’interesse moratorio legale.

3.4 Carattere dispositivo della norma

Il CO si basa sul principio della libertà contrattuale; come nel diritto vigente37, anche in futuro le parti potranno convenire una soluzione che si discosti dalla legge e pattuire un tasso d’interesse variabile superiore o inferiore oppure un tasso fisso.

3.5 Nessuna restrizione del campo d’applicazione

Leggendo la motivazione dell’iniziativa, appare chiaro che quest’ultima si riferisca alle imprese. Nel confronto internazionale, l’interesse moratorio dovuto dai consumatori è spesso inferiore a quello dovuto dalle imprese (cfr. tabella al n. 2.2; anche l’art. 104 CO va in questa direzione). Non sembra dunque appropriato ridurre il tasso unicamente per i consumatori oppure unicamente per i commercianti; la riduzione va applicata a tutti i debitori.

37 DTF 117 V 349, consid. 3b