Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/44: 16.470 n Iv. pa. Regazzi. Interessi di mora applicati dalla Confederazione in linea con i tassi di mercato · 15 pagine

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Austria Tasso di base della BCE + 9,2 %20 4 % (fisso)21

Francia Di norma tasso di base della BCE Interesse legale + 9 %22 (attualmente 3,15 %)23

Germania Tasso di base della BCE + 9 % Tasso di base della BCE + 5 %24

Italia Tasso di base della BCE + 8 %25 Di norma 5 %26

L’UE considera che la direttiva «produce un forte valore aggiunto»27: dalla sua attuazione, la puntualità nei pagamenti è migliorata; tra il 2013 e il 2016, il periodo medio di pagamento tra le imprese è diminuito di 10 giorni. D’altro canto, l’UE considera però che per raggiungere gli obiettivi prefissati continuano a rendersi necessarie ulteriori misure28.

2.3 Precedenti tentativi di revisione La mozione 08.3169 «Morale di pagamento. Porre un freno all’andazzo attuale», presentata il 20 marzo 2008 e accolta lo stesso anno dal Parlamento, incaricava il Consiglio federale di «rivedere l’articolo 104 CO innalzando adeguatamente l’interesse moratorio attualmente vigente (pari al 5 %) in modo da consentire al creditore di coprire i costi. Vanno adeguate anche le rispettive disposizioni federali sugli interessi (condizioni generali)»29.

20§ 456 Unternehmensgesetzbuch

21§ 1333 cpv. 1 in combinato disposto con § 1000 cpv. 1 del Allgemeines bürgerliches

Gesetzbuch

22Art. L441-10 del Code de commerce: «Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois

fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »

23Art. L313-2 in combinato disposto con l’art. D313-1-A del Code monétaire et financier,

arrêté relatif à la fixation du taux de l’intérêt légal del 23 dicembre 2019

24§ 288 cpv. 2 del Bürgerliches Gesetzbuch

25Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre

2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180

26Art. 1224 comma 1 in combinato disposto con l’art. 1284 comma 1 del Codice civile

27Relazione sull’attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di

pagamento nelle transazioni commerciali, n. 10 della valutazione

28Idem, Conclusioni e raccomandazioni

29Cfr. anche la mozione 08.3168 del gruppo UDC «Morale di pagamento. Porre un freno

all’andazzo attuale» del 20 marzo 2008 che chiedeva un aumento dell’interesse moratorio facendolo passare dal 5 al 10 %.