Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/44: 16.470 n Iv. pa. Regazzi. Interessi di mora applicati dalla Confederazione in linea con i tassi di mercato · 15 pagine
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4 Commento ai singoli articoli
Art. 73 cpv. 1 PP-CO
L’articolo 73 capoverso 1 CO prevede che se l’obbligazione è produttiva d’interessi, la cui misura non sia stabilita dalle parti, dalla legge o dall’uso, saranno dovuti gli interessi in ragione del 5 per cento all’anno. Questa disposizione non si applica all’interesse moratorio, ma riguarda l’importo degli interessi nel diritto contrattuale generale. Applicando questa disposizione per analogia, il Tribunale federale ha fissato un interesse compensatorio del 5 per cento sulle pretese di risarcimento del danno risultante da un atto illecito (art. 41 segg. CO); lo stesso ha fatto per le pretese derivanti dal diritto della società anonima e dal diritto pubblico. Tenuto conto dello scopo perseguito dall’iniziativa parlamentare, questo tasso d’interesse dovrebbe essere ridotto e, se possibile, corrispondere a quello che sarà stabilito all’articolo 104 capoverso 1 CO, rispondendo quindi anche al desiderio di uniformazione espresso nell’iniziativa. Di conseguenza, l’articolo 73 capoverso 1 CO non stabilirà più un tasso d’interesse concreto, ma rinvierà direttamente all’articolo 104 capoverso 1 CO.
Art. 104 PP-CO
Variante 1 (tasso d’interesse variabile)
Il capoverso 1 prevede unicamente che il debitore in mora debba pagare un interesse moratorio. Come le altre disposizioni del diritto contrattuale, questa norma ha un carattere dispositivo: mediante contratto, le parti possono abolire l’obbligo di pagare interessi moratori. Non è necessario menzionare tutto ciò in modo esplicito nella legge.
Il capoverso 2 disciplina l’interesse moratorio legale. Spetta al Consiglio federale fissarlo ogni anno in un’ordinanza. Nel fare ciò dovrà applicare il metodo di calcolo previsto nella legge, cosicché non disporrà di alcun margine di manovra: l’interesse corrisponde al SARON composto a tre mesi, maggiorato di due punti percentuali; il tasso così calcolato è arrotondato per difetto o per eccesso alla cifra intera più vicina. La disposizione, sicuramente più complicata rispetto a quella prevista dal diritto vigente, rimarrà comprensibile e applicabile per i non addetti ai lavori, poiché vigerà un solo tasso d’interesse per ogni anno civile.
Per evitare che il tasso determinante finisca per essere troppo basso o addirittura negativo, la legge fissa un tasso d’interesse minimo del 2 per cento; se così non fosse un debitore in mora non avrebbe alcun interesse ad adempiere alle proprie obbligazioni entro i termini qualora il SARON fosse negativo.
L’interesse moratorio legale non potrà peraltro superare il 15 per cento l’anno, per analogia con l’articolo 14 della legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al