Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/48: Iniziative cantonali. ZG. Mandato politico anche in caso di maternità. Modifica della legislazione federale. BL. Partecipazione a sedute parlamentari durante il congedo di maternità. LU. Donne in politica in congedo di maternità. BS. Adempimento del mandato parlamentare durante il congedo di maternità · 20 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati

7.2 Flessibilità del congedo di maternità

Molti partecipanti alla consultazione chiedono che il congedo di maternità sia organizzato in maniera più flessibile.

JU esprime preoccupazione riguardo alle lavoratrici indipendenti, in particolare alle donne che, oltre a lavorare come dipendenti, svolgono a titolo accessorio un’attività indipendente e sono svantaggiate rispetto agli uomini che svolgono attività simili. Quest’ultimi possono usufruire dell’indennità di paternità nell’arco di sei mesi e non sono quindi interessati dal problema.

I Giovani del Centro e le Donne del Centro chiedono di valutare se in futuro sia possibile organizzare il congedo di maternità in modo più flessibile, in modo analogo al congedo di paternità, senza per questo mettere in pericolo la protezione della maternità.

Per le donne pvl e alliance F il congedo di maternità dovrebbe essere più flessibile per consentire alle coppie con figli di organizzare la propria vita famigliare con la massima autonomia possibile. Secondo le donne pvl e alliance F oggi non è più concepibile che le madri debbano usufruire del congedo di maternità in blocco e senza interruzioni, mentre ai padri sia concesso di usufruirne sull‘arco di sei mesi, di interromperlo e anche di riacquisirlo. La normativa attuale si basa su stereotipi antiquati e viola il diritto all’uguaglianza sancito dalla Costituzione e il diritto alla famiglia. Le donne pvl e alliance F indicano anche a grandi linee come dovrebbe essere organizzato il congedo di maternità in futuro: nelle prime otto settimane del congedo di maternità, durante la cosiddetta protezione della maternità, viene corrisposta l’«indennità di protezione della maternità»; in questo periodo il congedo di maternità può essere sospeso se la madre riprende un’attività. Successivamente, se l’attività viene nuovamente interrotta, la madre riacquisisce il diritto al congedo di maternità. In seguito, per i giorni di congedo restanti, valgono regole analoghe a quelle del congedo di paternità. Ciò significa che è data la possibilità di usufruire dei giorni restanti di congedo di maternità entro quattro mesi dalla fine della protezione della maternità o entro sei mesi dal parto e che in questo periodo di tempo viene corrisposta l’«indennità per congedo di maternità». Anche l’USDCR auspica che per le restanti quattro settimane del congedo di maternità si applichino le stesse regole previste per il congedo di paternità e che in questa fase sia venisse corrisposta l’«indennità per congedo di maternità».

Il PVL vorrebbe che in generale si aprisse il dibattito per valutare se sia ancora appropriato che il diritto all’indennità di maternità venga meno quando la madre riprende a lavorare, anche se solo saltuariamente. Il congedo di maternità serve alla puerpera per riprendersi dopo il parto, ragione per cui, secondo il PVL, la madre dopo il periodo di pausa dovrebbe avere la possibilità di decidere se riprendere la propria attività lavorativa gradualmente. Il fatto che oggi in questo caso il diritto della madre venga a cadere mentre i padri hanno invece sei mesi di tempo per usufruire del congedo di paternità, rappresenta per il PVL una disparità di trattamento che va eliminata.

GastroSuisse chiede che venga valutata la possibilità di una maggiore flessibilità del congedo di maternità per le donne che svolgono un’attività indipendente e per coloro che si trovano in una situazione lavorativa simile.

L’USS si dichiara espressamente contraria a qualsiasi altra iniziativa che promuova una maggiore flessibilità durante il congedo di maternità. Sostiene in particolare che il divieto di occupazione di otto settimane dopo il parto non dovrebbe essere indebolito.

7.3 Divieto di occupazione di otto settimane anche per le parlamentari

Le EFS chiedono che le deputate vengano inserite nell’elenco delle persone che godono della tutela della salute ai sensi dell’articolo 35a della legge sul lavoro. Se l’eccezione sarà introdotta nella LIPG , le EFS, nonché la CFQF, l’USDCR e Travail.Suisse propongono una tutela della salute delle parlamentari almeno nelle otto settimane dopo la nascita e una conseguente applicazione dell’eccezione soltanto nel periodo successivo.

La CFQF, Travail.Suisse e l’USDCR lamentano il fatto che la LL non sia applicata anche alle parlamentari.