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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 13 pagine
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«%ASFF_YYYY_ID» Sicurezza della Confederazione
Il SIC può comunicare dati personali alle autorità e ai servizi svizzeri seguenti alle condizioni menzionate all’articolo 60 LAIn e per gli scopi menzionati qui appresso:
10. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport:
10.5 servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone: per l’esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone,
10.6. servizio specializzato per l’esecuzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende: per l’esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende;
4L’ordinanza del 21 novembre 201812 sulla sicurezza militare è modificata come segue:
Art. 3 lett. b
Abrogato
Art. 6 cpv. 2 lett. e f
2La SIO adempie i compiti seguenti:
e. esegue in seno al DDPS e all’esercito una supervisione tecnica specifica in tali ambiti e disciplina gli obblighi d’annuncio necessari;
f. dispone di diritti di controllo nel DDPS e nell’esercito;
5L’ordinanza del 16 dicembre 200913 sui sistemi d’informazione militari è modificata come segue:
art. 68 e allegato 31
Abrogati
Art. 25 Disposizioni transitorie
Per i mandati aggiudicati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e le procedure di tutela del segreto pendenti al momento dell’entrata in vigore si applica il diritto anteriore.
Art. 26 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il … 2023.
12RS 513.61